TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 1283/2023 del 21-03-2023
principi giuridici
L'offerta non formale di pagamento, ai sensi dell'art. 1220 c.c., non produce effetti liberatori per il debitore.
La sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali costituisce titolo esecutivo anche per il rimborso dell'IVA versata al difensore, salvo che il debitore, mediante opposizione a precetto o all'esecuzione, dimostri circostanze che escludano la rivalsa o l'esigibilità dell'imposta.
La compensazione legale presuppone la sussistenza di crediti omogenei, certi, liquidi ed esigibili, la cui allegazione deve essere sufficientemente specifica da consentire al giudice di verificarne i presupposti di operatività.
In sede di opposizione a precetto fondata sulla contestazione del diritto al rimborso dell'IVA, il debitore non può limitarsi ad allegare il mancato versamento dell'imposta da parte del creditore al proprio difensore, ma deve prospettare elementi di fatto che, in base alla disciplina di riferimento, escludano l'obbligo di versamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Precetto: Inammissibilità dell'Offerta Non Formale e Onere Probatorio sulla Compensazione
La pronuncia in esame affronta un caso di opposizione a precetto, sollevata da una parte debitrice a seguito della notifica di un atto volto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro in forza di un titolo giudiziale, nello specifico una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali.
L'opponente ha articolato la propria difesa su tre principali motivi. In primo luogo, ha eccepito l'intervenuta accettazione da parte della creditrice di un'offerta non formale di pagamento di somme inferiori, asserendo una compensazione con crediti vantati. In secondo luogo, ha invocato la compensazione legale tra la somma portata dal titolo esecutivo e un credito derivante da un decreto del Giudice Tutelare. Infine, ha contestato il diritto della creditrice di precettare somme a titolo di IVA.
Il Tribunale ha respinto integralmente l'opposizione. In relazione al primo motivo, il giudice ha ribadito che l'offerta non formale non produce effetti liberatori. Quanto all'asserito accordo per un pagamento ridotto, il Tribunale ha rilevato che la proposta della creditrice era condizionata e, pertanto, non perfezionata per mancanza di accettazione incondizionata da parte della debitrice.
Con riferimento al secondo motivo, il Tribunale ha evidenziato l'insufficienza della prospettazione della compensazione legale. Il giudice ha sottolineato che la debitrice non aveva fornito elementi sufficienti per valutare la sussistenza dei presupposti per l'operatività della compensazione, non potendo il giudice supplire a tale carenza attraverso la mera consultazione dei documenti prodotti.
Infine, in merito alla contestazione relativa all'IVA, il Tribunale ha precisato che il debitore può contestare l'intimazione di pagamento, non sulla base del mero presupposto che il creditore non abbia versato l'IVA al proprio difensore, bensì sulla base della prospettazione di elementi di fatto che, secondo la disciplina di riferimento, rendono il versamento non dovuto, come ad esempio l'adesione del difensore al regime forfettario.
In conclusione, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite e, altresì, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per lite temeraria, in ragione della manifesta infondatezza del primo motivo di opposizione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.