TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 1980/2023 del 12-05-2023
principi giuridici
Nelle controversie di lavoro, ai fini della sospensione dei termini processuali di cui all'art. 3 della legge n. 742/1969, rileva la natura della causa, ossia la sussistenza di un credito di lavoro o previdenziale, a prescindere dal rito processuale utilizzato per la sua tutela.
Il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio e la sua inosservanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Rilevanza della Natura della Causa ai Fini della Sospensione Feriale dei Termini Processuali
La pronuncia in esame affronta il tema dell'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riguardo al rispetto dei termini perentori previsti dalla legge. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso a favore di una lavoratrice per il pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto (TFR). La società datrice di lavoro proponeva opposizione, contestando la documentazione prodotta dalla lavoratrice e negando l'esistenza del debito.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendola tardiva. Il fulcro della decisione risiede nell'applicazione della disciplina relativa alla sospensione feriale dei termini processuali. Il giudice ha infatti rilevato che il ricorso in opposizione era stato depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
La questione cruciale affrontata dal Tribunale è se, nel caso di specie, operasse o meno la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge. Il giudice ha richiamato l'articolo 3 della legge n. 742/1969, che esclude l'applicazione della sospensione feriale alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile (intendendosi il riferimento all'articolo 429 c.p.c. come effettuato all'articolo 409 del medesimo codice).
Il Tribunale ha evidenziato che la controversia in esame, riguardando l'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per crediti retributivi derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, rientrava tra quelle non soggette alla sospensione feriale. A tal proposito, il giudice ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, secondo cui la natura della causa, e non il rito processuale attraverso cui il credito viene fatto valere, è determinante ai fini dell'applicazione della sospensione feriale. In altre parole, se la controversia verte su un credito di lavoro o previdenziale, la sospensione feriale non opera, indipendentemente dal fatto che il credito sia azionato in sede fallimentare o monitoria.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che il termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse perentorio e che la sua inosservanza fosse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto, l'opposizione è stata dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Infine, il Tribunale ha condannato la società opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della lavoratrice, ma ha escluso la sussistenza dei presupposti per una condanna per lite temeraria, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di sospensione feriale e del comportamento processuale della società.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.