TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 29/2023 del 04-01-2023
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a precetto, la competenza territoriale si radica presso il giudice del luogo in cui il creditore intimante ha eletto domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., qualora tale giudice coincida con quello competente per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 26 c.p.c., e il creditore abbia dimostrato, anche in assenza di specifica contestazione del debitore, l'esistenza di beni di quest'ultimo suscettibili di esecuzione nel circondario di detto giudice.
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testo integrale
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sintesi e commento
Incompetenza Territoriale nell'Opposizione a Precetto: Rilevanza dell'Elezione di Domicilio e della Presenza di Beni Esecutabili
Una recente pronuncia del Tribunale di Catania ha affrontato una questione di competenza territoriale in un procedimento di opposizione a precetto. La vicenda trae origine da un atto di precetto notificato da una società a un'altra, intimando il pagamento di una somma di denaro in forza di una precedente sentenza. La società intimata ha proposto opposizione, contestando l'ammontare delle somme richieste.
Nel corso del giudizio, la società creditrice ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania, sostenendo la competenza del Tribunale di ### in quanto giudice del luogo in cui era stato eletto domicilio nell'atto di precetto e giudice competente per l'esecuzione, data la presenza di beni pignorabili della debitrice in quel circondario.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale. Il giudice ha richiamato l'articolo 480, comma 3, del codice di procedura civile, il quale stabilisce che il precetto deve contenere l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato l'atto, e le notificazioni alla parte istante si effettuano presso la cancelleria del giudice stesso.
Il Tribunale ha evidenziato che l'elezione di domicilio nel precetto è idonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione solo se effettuata in un comune nel cui circondario il creditore dimostri l'esistenza di beni staggibili del debitore. Nel caso di specie, la società creditrice aveva eletto domicilio nel circondario del Tribunale di ### e aveva dimostrato che la società debitrice era titolare di unità locali in quel circondario, presso le quali svolgeva attività commerciale. Il giudice ha ritenuto inverosimile che la società non detenesse, presso tali unità, beni suscettibili di esecuzione forzata.
Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la società debitrice, a fronte dell'eccezione di incompetenza, non aveva contestato la presenza di beni pignorabili nel circondario del Tribunale di ### limitandosi a contestare l'ammontare delle somme richieste.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, individuando la competenza nel Tribunale di ### e assegnando un termine per la riassunzione del giudizio. Le spese di lite sono state poste a carico della società opponente, soccombente nel giudizio. Sono state rigettate le domande di condanna per responsabilità processuale aggravata formulate da entrambe le parti, non ravvisando gli estremi della mala fede o della colpa grave.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.