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TRIBUNALE DI CATANIA

Sentenza n. 1142/2024 del 27-02-2024

principi giuridici

Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, introdotto dalla legislazione emergenziale ###-19, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, non trova applicazione nei confronti dei dirigenti, in quanto l'art. 10 della medesima legge esclude espressamente tale categoria dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 9 della stessa legge.

La nozione di giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, non è sovrapponibile alla nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Licenziamento di un Dirigente e Blocco dei Licenziamenti durante l'Emergenza Sanitaria: Un'Analisi Giuridica


La pronuncia in esame trae origine da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un dirigente di una società. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, contestandone la legittimità in ragione del blocco dei licenziamenti disposto dalla normativa emergenziale legata alla pandemia da ###-19. In particolare, il ricorrente sosteneva che il divieto di licenziamento per motivi economici fosse applicabile anche ai dirigenti, con conseguente nullità del recesso e diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la disciplina limitativa dei licenziamenti non si applicasse ai dirigenti. Avverso tale decisione, il lavoratore proponeva opposizione, insistendo sulla violazione della normativa emergenziale e sulla conseguente illegittimità del licenziamento.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione, ha confermato la decisione di primo grado. I giudici hanno fondato la loro decisione su diversi argomenti. In primo luogo, hanno richiamato l'articolo 10 della legge n. 604/1966, che esclude espressamente i dirigenti dall'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali prevista dalla legge stessa, salvo specifiche eccezioni non rilevanti nel caso di specie.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che le norme emergenziali che hanno introdotto il blocco dei licenziamenti fanno riferimento all'articolo 3 della legge n. 604/1966, relativo al giustificato motivo oggettivo, disposizione non applicabile ai dirigenti. I giudici hanno altresì sottolineato che la ratio del blocco dei licenziamenti è strettamente connessa alla possibilità per il datore di lavoro di accedere agli ammortizzatori sociali, strumenti non previsti per i dirigenti. Di conseguenza, l'estensione del blocco anche ai dirigenti comporterebbe un irragionevole aggravio economico per il datore di lavoro, costretto a mantenere in servizio un dipendente in esubero senza poter beneficiare di alcun sostegno economico.
Infine, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, che ha ripetutamente affermato la peculiarità della figura del dirigente e la legittimità di una disciplina differenziata rispetto agli altri lavoratori subordinati. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando la legittimità del licenziamento intimato al dirigente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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