TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 1890/2024 del 17-04-2024
principi giuridici
Nel procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore di ufficio ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice, in riforma del decreto opposto, deve liquidare il compenso spettante al difensore in misura non inferiore ai minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e dei parametri di cui all'art. 12 del medesimo decreto, con la riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002.
Il difensore d'ufficio che abbia infruttuosamente esperito l'azione monitoria e la successiva procedura esecutiva per il recupero del proprio credito professionale ha diritto, in sede di liquidazione dei compensi, al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi a tali procedure.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Liquidazione dei Compensi al Difensore d'Ufficio: Rilevanza del Tentativo di Recupero Crediti e Rispetto dei Minimi Tariffari
La pronuncia in commento affronta la questione dell'opposizione avverso un decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il professionista aveva impugnato il provvedimento ritenendo insufficiente la somma liquidata, in particolare lamentando il mancato rispetto dei minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014 e l'omessa considerazione delle spese sostenute per il recupero del proprio credito nei confronti dell'assistito.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente. Nel caso di specie, il difensore aveva assistito un imputato in un procedimento penale, svolgendo attività professionale fino alla sentenza conclusiva. Il giudice ha rilevato che l'onorario precedentemente liquidato era inferiore al minimo tariffario e non adeguato all'attività professionale svolta, richiamando l'articolo 2236 del codice civile.
La decisione si basa sul combinato disposto degli articoli 116 e 106 bis del D.P.R. 115/2002, nonché sull'articolo 82 dello stesso decreto, che disciplinano la liquidazione dei compensi per la difesa d'ufficio in materia penale. Il Tribunale ha evidenziato che, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, lo Stato anticipa il compenso al difensore d'ufficio che abbia infruttuosamente tentato di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito.
Nel caso in esame, il difensore aveva dimostrato di aver esperito un vano tentativo di recupero, attivando un procedimento monitorio conclusosi con decreto ingiuntivo non opposto e intimando un atto di precetto. Il giudice ha quindi riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per tali procedure, in linea con l'orientamento della Cassazione secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali.
Il Tribunale ha poi proceduto a una nuova liquidazione dei compensi, tenendo conto delle fasi di studio, istruttoria e decisionale del procedimento penale, escludendo la fase introduttiva. Gli onorari sono stati liquidati secondo lo scaglione minimo, in considerazione della non particolare complessità dell'attività dibattimentale, applicando la riduzione di un terzo prevista dall'articolo 106 bis del D.P.R. 115/2002. Il giudice ha precisato che tale riduzione non costituisce violazione del minimo tariffario, in quanto si tratta di una disposizione speciale applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio.
Infine, il Tribunale ha condannato il Ministero della Giustizia a rifondere alla parte ricorrente le spese del procedimento di opposizione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.