TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 1892/2024 del 17-04-2024
principi giuridici
Nel procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore di ufficio, il giudice deve liquidare, oltre agli onorari relativi all'attività professionale svolta nel procedimento penale, anche le spese e i compensi relativi alle procedure di recupero del credito infruttuosamente esperite nei confronti dell'assistito, quali il procedimento monitorio e l'atto di precetto.
La riduzione di un terzo degli onorari, prevista dall'art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002 per il difensore d'ufficio, non costituisce violazione del minimo tariffario, configurandosi come disposizione speciale volta a contemperare la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente e il diritto del professionista ad un equo compenso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio: il Tribunale di Catania interviene sui minimi tariffari e le spese di recupero crediti
La pronuncia del Tribunale di Catania affronta la questione della liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in seguito all'opposizione presentata da un avvocato avverso un decreto di liquidazione ritenuto insufficiente.
Nel caso specifico, il professionista aveva assistito un soggetto imputato in un procedimento penale, giunto a conclusione con sentenza. Il legale contestava il decreto di liquidazione, lamentando la mancata corresponsione di somme relative a una nota spese depositata, l'utilizzo di formule generiche nella motivazione e il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti dal D.M. 55/2014, ritenendo l'importo liquidato inferiore ai parametri ministeriali in relazione all'attività svolta. Il Ministero della Giustizia, benché ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente. Il giudice ha richiamato la normativa di riferimento in materia di spese di giustizia per la difesa d'ufficio, in particolare gli articoli 116 e 106 bis del D.P.R. 115/2002, nonché l'articolo 82 dello stesso decreto, e le tabelle contenute nel D.M. 55/2014, aggiornate al D.M. n. 37/2018, per la specifica liquidazione dei compensi.
Il Tribunale ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'articolo 116 del D.P.R. 115/2002 configura un sistema di anticipazione, da parte dello Stato, del compenso spettante al difensore d'ufficio che abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito. In tale prospettiva, il difensore deve dimostrare di aver compiuto un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, come avvenuto nel caso di specie, attraverso l'attivazione di un procedimento monitorio e l'intimazione di un atto di precetto.
Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, in linea con l'orientamento della Cassazione.
Nel quantificare il compenso, il giudice ha tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si è svolta la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare e della continuità dell'impegno.
Il Tribunale ha liquidato le fasi di studio, istruttoria e decisionale, escludendo la fase introduttiva in quanto non risultava allegato che il difensore avesse redatto uno degli atti specificamente indicati dalla norma. Gli onorari sono stati liquidati secondo lo scaglione minimo per la non particolare complessità dell'attività dibattimentale, ridotti di un terzo ai sensi dell'articolo 106 bis del D.P.R. 115/2002.
Infine, il Tribunale ha condannato il Ministero della Giustizia a rifondere alla parte ricorrente le spese del procedimento, liquidate secondo il principio di soccombenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.