TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 2049/2024 del 26-04-2024
principi giuridici
La dispensa dal rendiconto, pattuita nel contratto di mandato, non esonera il mandatario dall'obbligo di rimettere al mandante quanto ricevuto a causa del mandato, salvo espressa deroga convenzionale.
In caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria, il risarcimento del danno ulteriore rispetto agli interessi legali deve essere specificamente provato, non potendo essere liquidato in via equitativa in assenza di allegazione di elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrarne l'esistenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Mandato con Rappresentanza e Obblighi di Restituzione: la Dispensa dal Rendiconto non Esonera dalla Rimessione di Quanto Ricevuto
La pronuncia in esame affronta una questione rilevante in materia di mandato con rappresentanza, focalizzandosi sull'obbligo del mandatario di restituire al mandante quanto ricevuto in esecuzione del mandato, anche in presenza di una clausola di dispensa dal rendiconto.
Nel caso di specie, l'attrice aveva conferito al convenuto procura speciale per la vendita di un immobile di cui era comproprietaria. Successivamente alla vendita, l'attrice lamentava di non aver ricevuto la quota del prezzo di vendita a lei spettante. Il convenuto, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Il Tribunale, nel valutare la domanda dell'attrice, ha inquadrato la fattispecie nell'ambito del mandato con rappresentanza, richiamando l'articolo 1703 del codice civile. Pur riconoscendo che la procura speciale rilasciata dall'attrice al convenuto lo esonerava espressamente dall'obbligo di rendiconto, il giudice ha precisato che tale dispensa non incide sul dovere del mandatario di rimettere al mandante quanto ricevuto a causa del mandato, ai sensi dell'articolo 1713 del codice civile.
Il Tribunale ha infatti evidenziato come la dispensa dal rendiconto, sia essa preventiva o successiva all'espletamento del mandato, espressa o tacita, debba essere assimilata a un patto di esonero dalla responsabilità connessa all'esercizio del mandato, esentando il mandatario dalla sola esposizione analitica dei dati contabili e dalle spiegazioni circa i risultati della gestione. Tale dispensa, tuttavia, non può essere interpretata come una liberatoria dall'obbligo di restituire al mandante quanto ricevuto in esecuzione del mandato.
In altre parole, la clausola di dispensa dal rendiconto non esonera il mandatario dall'obbligo di trasferire al mandante i benefici economici derivanti dall'esecuzione del mandato. Il Tribunale ha quindi accolto la domanda dell'attrice, condannando il convenuto a restituire la quota del prezzo di vendita a lei spettante.
Diversamente, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno, in quanto l'attrice non aveva fornito alcuna prova del danno subito a causa della mancata disponibilità delle somme. In mancanza di prova specifica, il danno è stato ritenuto ristorato dal riconoscimento degli interessi legali sull'importo dovuto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.