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TRIBUNALE DI CATANIA

Sentenza n. 216/2024 del 11-01-2024

principi giuridici

In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il preavviso di fermo amministrativo, qualora l'opponente alleghi che l'atto esecutivo opposto sia il primo atto della sequenza procedimentale di cui ha avuto conoscenza, in assenza di prova, da parte dell'ente impositore, della regolarità della notifica degli atti presupposti, è ammissibile l'opposizione anche per contestare fatti contestuali o precedenti al titolo opposto, senza che possa predicarsi la definitività della pretesa tributaria.

In tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Fermo Amministrativo: Onere della Prova e Notifica degli Atti Prodromici


La pronuncia in commento affronta una questione relativa all'opposizione a un preavviso di fermo amministrativo su beni mobili, originato da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. La vicenda trae origine dall'opposizione presentata da un soggetto avverso un preavviso di fermo, motivata dal fatto che le sanzioni si riferivano a un periodo in cui non era più titolare del veicolo. L'ente incaricato della riscossione ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo che l'opposizione era inammissibile poiché la pretesa creditoria era divenuta definitiva per mancata impugnazione dei verbali di accertamento e delle successive intimazioni di pagamento.
Il Tribunale, investito della questione, ha rigettato l'appello. I giudici hanno chiarito che, sebbene l'omessa pronuncia su una specifica eccezione non invalidi la sentenza qualora la decisione implichi un rigetto implicito, nel caso di specie era necessario esaminare la questione della definitività della pretesa tributaria.
Il Tribunale ha ricordato che, in materia di sanzioni amministrative, non è possibile contestare con l'opposizione all'esecuzione la mancata notifica del verbale di accertamento, trattandosi di un fatto contestuale alla formazione del titolo esecutivo. Tuttavia, se l'opponente allega che l'atto esecutivo è il primo atto di cui ha avuto conoscenza, in assenza di prova della regolare notifica degli atti precedenti, è possibile contestare anche fatti contestuali o anteriori al titolo.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che l'opponente aveva ricevuto il preavviso di fermo dal padre e che la prova della notifica dell'intimazione di pagamento era incompleta, mancando l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (cd. CAD). Richiamando un recente orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il Tribunale ha sottolineato che, in caso di mancata consegna dell'atto per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica può essere data solo con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che la sequenza procedimentale era viziata da difetti di notifica che avevano impedito la conoscibilità dell'atto impositivo, rendendo ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. fondata sulla circostanza che il preavviso di fermo rappresentava il primo atto portato a conoscenza dell'opponente. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto corretto l'operato del giudice di primo grado che aveva esaminato il merito dell'opposizione, rigettando l'appello e condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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