blog dirittopratico

2.941.749
documenti generati

v4.53
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI CATANIA

Sentenza n. 2194/2024 del 06-05-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE V CIVILE ### BARBERI ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 3288/19 R.G. avente ad oggetto: azione revocatoria; promossa da ### C.F. ###, rappr. e difeso dall'avv. ### -attore contro 1) ### nato a ### il ###, c.f. ###, residente in ### C.da Palazzolo, ####, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. ### 2) ### nata a ### il ###, c.f. ###, residente in ### C.da Palazzolo, ####, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti; 3) ### nata a ### il ###, C.F. ###, residente ###elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.  ### sito in ##### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; 4) ### nata a ### il ###, c.f. ###, residente in ### C.da Palazzolo, ####, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti e presso il cui studio in #### n. 3, è elettivamente domiciliata; - convenuti - -- -- -- Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10/1/24.   -- -- -- In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data ### (doc. 1) ha convenuto in giudizio ##### e ### per sentire dichiarare: - che il Sig. ### è creditore di ### per l'importo complessivo di ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - che vengano dichiarati affetti da simulazione assoluta l'atto di mediazione trascritto ai nn. 6033/4607, rep. n. 27360/9618 ed il verbale di mediazione trascritto ai nn.  6034/4608, rep. n. 27360/9618, entrambi a ministero del notaio ### - che i predetti atti siano inopponibili ex art. 1416 c.c. al ### - e, in via subordinata, che venga disposta la revocatoria degli atti suindicati.   ### ha dedotto che, con sentenza n. 1581/05, emessa il ### dal Tribunale di Catania sezione ### passata in cosa giudicata, ### è stato condannato a pagare in favore del ### la somma di ### oltre interessi e rivalutazione monetaria; ha altresì dichiarato che con la notifica dell'atto di precetto del 16/1/2014 è stato intimato il pagamento della somma di ### e subito dopo i coniugi ### in data ### hanno di fatto trasferito la quota di ½ dei beni immobili distinti in catasto fg. 58 particella ### /6, 643/7, 643/10 con il verbale di mediazione iscritto al nn. 6033/4607, rep. n. 27360/9618 in favore della figlia ### inoltre, sempre i suddetti coniugi, con il verbale di mediazione trascritto ai nn.  6034/4608, rep. n. 27360/9618 hanno trasferito la quota di ½ dei beni immobili distinti in catasto al fg. 58 particella ### /8 e 643/9 alla figlia ### I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande attrici.   Nel merito, si osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, sono senz'altro esperibili avverso ai due verbali di mediazione per cui è causa sia l'azione di simulazione assoluta sia l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., non essendo invece necessaria proporre esclusivamente l'azione ex art. 404, comma 2, c.p.c..   Infatti, l'accordo di conciliazione contenuto nel verbale di mediazione di cui al D. lgs.  28/2010 (che può contenere transazioni, rinunzie, riconoscimenti oppure un qualsiasi altro negozio, riportato nel verbale di mediazione, da cui deve risultare l'incontro di volontà delle parti) mantiene la propria natura di atto negoziale, che produce gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, il quale non produce gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato; ciò viene in particolare rilievo con riferimento alle cd. mediazioni “facilitative” (proprio come nella specie) ossia quelle in cui il ruolo del mediatore è principalmente quello di aiutare le parti a trovare l'accordo senza alcuna valutazione di presupposti e di interessi delle parti, mediazioni che si avvicinano decisamente ad una accordo transattivo e non ad una vera e propria sentenza (vd. Tribunale di Lecce, sentenza n. 491 del 21.02.2023).   Si aggiunge che gli accordi conciliativi in materia di usucapione quale quelli in questione rientrano tra gli atti ed i contratti elencati nell'art. 2643 c.c.; in conseguenza, gli accordi di conciliazione, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze di accertamento dell'usucapione.   Si rileva poi che, contrariamente a quanto lamentato da ### questi era a perfetta conoscenza della sentenza n. 1581/05, emessa il ### dal Tribunale di Catania sezione ### con cui è stato condannato a pagare in favore del ### la somma di ### ; infatti, per come documentato dall'attore, lo ### aveva proposto appello avverso alla detta sentenza, poi dichiarato inammissibile.   Ciò premesso, si osserva che la domanda di simulazione, proposta da parte attrice in via principale, sia infondata e non possa trovare accoglimento. Fondata è invece l'azione revocatoria subordinata. Deve peraltro osservarsi che parte attrice, più che proporre due differenti azioni, ha inteso offrire una possibile qualificazione alternativa delle stesse circostanze di fatto, comunque lesive dell'interesse del creditore.   Orbene, iniziando dall'esame della domanda di accertamento della simulazione assoluta degli atti de quibus, va osservato che la parte attrice, agendo come "terzo", può fornire la prova della simulazione, ai sensi dell'art. 1417 c.c., anche mediante presunzioni, le quali sono ammissibili ogni qualvolta è ammessa la prova testimoniale. 
Nella fattispecie, in mancanza di deduzione di prove testimoniali, la prova per presunzioni offerta da parte attrice è in altre parole ammissibile senza limiti, perchè la stessa può fornire prova dell'affermata simulazione con ogni mezzo, anche mediante il ricorso ad indizi e presunzioni.   Va però precisato che, secondo la più condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta); la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione (così Cass., sez. II, 30.5.2005, n. 11372; in senso conforme, Cass., sez. 1, 5.5.2010, n. 10909).   In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr.  13345/2015; 25490/2008; 8188/1994).   Ed invero, nella presente controversia, parte attrice ha offerto adeguati elementi, come meglio si dirà in seguito, per ritenere che i quattro convenuti fossero ben consapevoli, all'epoca della stipula dei due atti per cui è causa, di poter nuocere alle ragioni del creditore, effettivo o potenziale. La suddetta consapevolezza, tuttavia, nella fattispecie induce piuttosto a ritenere che il debitore abbia inteso, al fine di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, dismettere realmente la proprietà degli immobili de quibus. Il movente evidenziato da parte attrice appare pertanto utile a presumere un reale intento pregiudizievole, non un disegno simulatorio.   Nemmeno gli altri elementi evidenziati da parte attrice risultano inoltre sufficienti a dimostrare che gli odierni convenuti abbiano, ognuno per quanto di competenza, di comune accordo ed in esecuzione di un accordo simulatorio, voluto creare una mera situazione di apparenza.   In conclusione, pur analizzando i dati acquisiti non in maniera atomistica, bensì nel loro insieme, si ritiene che le circostanze sopra indicate non dimostrino l'esistenza di alcun accordo simulatorio.   Ne deriva che la domanda principale di simulazione deve essere disattesa.   Entrambi i presupposti dell'azione revocatoria, oggettivo e soggettivo, sono invece nella specie, come già anticipato, pienamente sussistenti.   In linea di diritto, l'azione revocatoria (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore) presuppone, sul piano oggettivo, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un credito, anche litigioso (Cass. civ., Sez. Unite, 18 maggio 2004, n. 9440), e non esigibile ( Cassazione civile sez. III, 22 gennaio 1999, n. 591). Nella specie, il credito dell'attore nei confronti di ### risulta dalla suindicata sentenza ormai definitiva 1581/05, emessa il ### dal Tribunale di Catania sezione ### Sempre sul piano oggettivo, deve sussistere un atto dispositivo, successivo al sorgere del credito, che determini un pericolo di danno per il creditore (c.d. periculum damni). È dunque revocabile l'atto che rende più difficile o più onerosa la realizzazione del diritto di credito, determinando una variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, proprio come avvenuto con i due atti di mediazione per cui è causa; trattasi di atti che, comportando un evidente e grave decremento patrimoniale per il debitore senza un corrispondente vantaggio, integra il citato presupposto del periculum dammi.   Si aggiunge che è provato con certezza l'eventus damni anche in considerazione del fatto che ### non ha dato prova della sufficienza del suo patrimonio: infatti, ai fini di paralizzare l'azione ex art. 2901 c.c. occorreva provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva esposizione debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari (vd. Cass. n. 7767 del 29/03/2007, Tribunale Brescia sez. IV, 14/01/2019, n.93).   Sul piano soggettivo, in relazione al profilo della consapevolezza da parte del debitore di ledere, in conseguenza dell'atto di disposizione, la garanzia del creditore, anche in termini generici (c.d. consilium fraudis), sussiste la evidente prova della consapevolezza in capo a ### del pregiudizio che gli atti posti in essere arrecavano alle ragioni del suo creditore: e ciò in considerazione del fatto che, alla data degli atti in contestazione, era già esistente la grave esposizione debitoria nei confronti dell'attore.   Per quanto riguarda la partecipatio fraudis, cioè la consapevolezza anche da parte del terzo contraente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, tale requisito non è necessario per la revocatoria degli atti a titolo gratuito, quali quelli in questione. 
Del resto, tenuto conto che i beneficiari degli atti de quibus sono le figlie dei debitore, deve ritenersi provata con certezza la piena e consapevole conoscenza in capo ai beneficiari della finalità seguita dal debitore, ossia la sottrazione del bene alla garanzia del creditore, tra l'altro loro parente.   Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, vanno dichiarati inefficaci ai sensi dell'art.  2901 c.c., nei confronti di parte attrice, i due atti in questione. Ai sensi dell'art. 2655 c.c. va autorizzato il ### dei ### di Catania ad annotare su istanza della parte (non essendoci alcun onere a carico della ### la presente sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in margine alla trascrizione dei due atti per cui è causa, con esonero da ogni responsabilità.   In virtù del principio della soccombenza, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo; dato che parte attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio, si dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito da parte dei convenuti in solido tra loro a favore dello Stato in virtù della disposizione normativa di cui all'art.133 del D.P.R. n.115/02. In relazione a tali spese processuali non viene effettuata alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).   P.Q.M.  il ### in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3288/19 R.G.: 1) rigetta la domanda attrice di simulazione assoluta; dichiara inefficaci ai sensi dell'art.  2901 c.c., nei confronti dell'attore il verbale di mediazione del 14 febbraio 2014 e trascritto il 18 febbraio 2014 ai nn. 6033/4607, in favore di ### nonché il verbale di mediazione del 14 febbraio 2014 e trascritto il 18 febbraio 2014 ai nn.  6034/4608, in favore di ### entrambi a ministero del notaio ### (rep. n. 27360/9618), atti meglio specificati in motivazione; 2) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in ### per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed alle spese elencate nel foglio notizie; dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito da parte dei convenuti in solido tra loro a favore dello Stato ex art.133 del D.P.R. n.115/02; 3) autorizza il ### dei ### di Catania ad annotare su istanza della parte la presente sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in margine alla trascrizione dei due atti per cui è causa, con esonero da ogni responsabilità.   Così deciso in ### il 4 maggio 2024.   ### 

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (15317 voti)

©2013-2024 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.187 secondi in data 17 giugno 2024 (IUG:M0-1F1BBC) - 1055 utenti online