TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 3991/2024 del 31-07-2024
principi giuridici
La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 c.c., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705, comma 2, c.c., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 c.c., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa.
Affinché possa operare la compensazione legale, i crediti contrapposti devono entrambi essere certi, liquidi ed esigibili. Qualora l'esistenza del credito opposto in compensazione sia controversa, il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Comproprietà e Locazione: Diritto al Canone Proporzionale dalla Ratifica del Contratto
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla ripartizione dei canoni di locazione di un immobile in comproprietà, gestito da uno solo dei comproprietari. La vicenda trae origine da un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra un comproprietario e un conduttore, senza il consenso degli altri comproprietari. Questi ultimi, venuti a conoscenza dell'accordo, hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del loro diritto a percepire la quota parte dei canoni di locazione proporzionale alla loro quota di proprietà.
I comproprietari ricorrenti chiedevano, in particolare, la condanna del conduttore al pagamento della quota di canone a loro spettante a partire dalla data di ratifica del contratto di locazione, nonché la restituzione delle somme indebitamente percepite dal comproprietario locatore dalla stipula del contratto alla ratifica stessa. Il comproprietario locatore si costituiva in giudizio, non opponendosi alla corresponsione delle quote di canone ai ricorrenti, ma formulando domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso di somme asseritamente anticipate per spese relative all'immobile. Il conduttore, invece, non si costituiva in giudizio.
Il giudice ha accolto integralmente la domanda dei ricorrenti, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la locazione di un bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari altrui. In tale contesto, il comproprietario non locatore ha la facoltà di ratificare l'operato del gestore e, in virtù del richiamo all'istituto del mandato, può esigere direttamente dal conduttore la quota di canone corrispondente alla propria quota di proprietà indivisa. Nel caso specifico, la ratifica del contratto di locazione da parte dei comproprietari ricorrenti, avvenuta mediante comunicazione formale al conduttore, ha determinato il loro diritto a percepire la quota di canone a partire dalla data della ratifica stessa.
Il giudice ha, inoltre, condannato il comproprietario locatore alla restituzione delle somme percepite a titolo di canone di locazione dalla data di stipula del contratto alla data di ratifica, in quanto tali somme erano state incassate senza il consenso degli altri comproprietari. Infine, è stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal comproprietario locatore, in quanto i pretesi crediti vantati nei confronti degli altri comproprietari non presentavano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per operare la compensazione legale. Il giudice ha evidenziato che la documentazione prodotta a sostegno della domanda riconvenzionale era già stata utilizzata in altri giudizi pendenti, e che l'esistenza stessa dei crediti era controversa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.