TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 1282/2025 del 21-03-2025
principi giuridici
Ai fini della verifica dei requisiti reddituali per la concessione dell'assegno sociale, non rileva la mera titolarità di un assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, ma la sua effettiva percezione.
La mancata attivazione del richiedente l'assegno sociale per ottenere il versamento dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge separato non preclude l'accertamento dello stato di bisogno, qualora tale omissione sia successiva alla sospensione del versamento e non derivi da una dichiarazione di autosufficienza economica.
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testo integrale
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sintesi e commento
Assegno Sociale e Mancato Versamento dell'Assegno di Mantenimento: Prevale lo Stato di Bisogno
Una recente sentenza del Tribunale Civile di ### ha affrontato la questione della compatibilità tra la titolarità di un assegno di mantenimento, non effettivamente percepito, e il diritto all'assegno sociale.
La vicenda trae origine dal ricorso di una donna, titolare di assegno sociale, a cui l'### contestava la percezione indebita di somme, in ragione del mancato computo, nel calcolo dei requisiti reddituali, dell'assegno di mantenimento che l'ex coniuge era tenuto a versarle in base agli accordi di separazione. L'### richiedeva, pertanto, la restituzione di una somma ritenuta indebitamente percepita. La ricorrente si opponeva, sostenendo di non aver mai percepito l'assegno di mantenimento a causa delle difficoltà economiche dell'ex coniuge e chiedeva, altresì, la restituzione di somme che l'### le aveva riconosciuto a titolo di ricalcolo dell'assegno sociale.
Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso. I giudici hanno ribadito che, ai fini della concessione dell'assegno sociale, ciò che rileva è l'effettivo stato di bisogno del richiedente, presunto dalla legge al di sotto di determinate soglie reddituali. La mera titolarità di un diritto a percepire un reddito, come nel caso dell'assegno di mantenimento, non è sufficiente a escludere il diritto all'assegno sociale, se tale reddito non viene concretamente percepito.
Nel caso specifico, il Tribunale ha considerato che la ricorrente non aveva percepito l'assegno di mantenimento e che, peraltro, l'ex coniuge versava in una situazione economica tale da rendere impossibile qualsiasi azione esecutiva per il recupero delle somme dovute. Inoltre, il giudice ha tenuto conto del particolare momento di difficoltà emotiva vissuto dalla ricorrente a seguito della perdita del figlio, circostanza che aveva comprensibilmente impedito l'attivazione di azioni legali nei confronti dell'ex coniuge.
Pertanto, il Tribunale ha annullato il provvedimento dell'### che contestava la percezione indebita dell'assegno sociale, ha ordinato all'### di ripristinare l'originario importo dell'assegno e l'ha condannato a corrispondere alla ricorrente le somme che le erano state riconosciute a titolo di ricalcolo. In considerazione della complessità della materia e del contrasto giurisprudenziale esistente, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.