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TRIBUNALE DI CATANZARO

Sentenza n. 338/2020 del 24-02-2020

principi giuridici

In difetto di trascrizione della domanda di divisione giudiziale, l'iscrizione ipotecaria eseguita anteriormente alla trascrizione del decreto di divisione prevale su quest'ultimo, rendendolo inopponibile al creditore ipotecario.

La disciplina di cui all'art. 2825 c.c., concernente l'ipoteca volontaria su quote indivise, non è applicabile analogicamente all'ipoteca legale, in quanto quest'ultima, preordinata alla tutela del creditore, non può essere modificata unilateralmente dai comproprietari non debitori senza il consenso del creditore stesso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opponibilità dell'Ipoteca Legale e Divisione Giudiziale: Prevalenza della Tempestività della Trascrizione


La pronuncia in esame affronta il delicato tema del conflitto tra un'ipoteca legale iscritta su beni precedentemente in comunione e gli effetti di una successiva divisione giudiziale. La vicenda trae origine da una situazione di comproprietà di alcuni immobili, sciolta a seguito di un decreto di divisione giudiziale. Successivamente all'approvazione del progetto di divisione, una società finanziaria iscriveva ipoteca legale su tutti i beni ricadenti nella disciolta comunione, a garanzia di un debito contratto da uno degli ex comproprietari.
Le comproprietarie, divenute proprietarie esclusive di alcuni lotti a seguito della divisione, agivano in giudizio per ottenere la cancellazione dell'ipoteca dai beni di loro esclusiva proprietà, chiedendo che la stessa fosse trasferita sulla quota di beni assegnati in proprietà al debitore. Le attrici fondavano la loro pretesa sull'applicazione analogica dell'articolo 2825 del Codice Civile, relativo all'ipoteca volontaria su beni indivisi, che prevede la possibilità di un trasferimento della garanzia reale da un bene all'altro.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, statuendo che, in assenza di trascrizione della domanda di divisione giudiziale antecedente all'iscrizione ipotecaria, la divisione stessa non è opponibile al creditore ipotecario. Il giudice ha evidenziato che, mentre nel caso di ipoteca volontaria la legge prevede espressamente la possibilità di modifiche dell'oggetto della garanzia nell'interesse dei comproprietari non debitori, tale previsione manca per l'ipoteca legale. In quest'ultimo caso, ogni modifica dell'oggetto della garanzia deve necessariamente passare attraverso il consenso del creditore, unico arbitro del proprio interesse. Il Tribunale ha quindi concluso che il conflitto tra l'ipoteca legale e il diritto dei condividenti non debitori deve essere risolto in base al principio della priorità della trascrizione, con conseguente prevalenza dell'ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del decreto di divisione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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