TRIBUNALE DI CATANZARO
Sentenza n. 1425/2022 del 10-10-2022
principi giuridici
La violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959, relative alla competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario, costituisce una mera irregolarità del comportamento del notificante, non idonea a inficiare la validità della notificazione, in quanto non incide sull'idoneità della stessa a raggiungere il suo scopo processuale.
Il terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, in quanto testimone di un fatto nel quale è stato personalmente e direttamente coinvolto, è portatore di un interesse giuridico, misurabile ai sensi dell'art. 100 c.p.c., idoneo a legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con conseguente incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
In caso di danni a un veicolo, qualora la riparazione risulti antieconomica rispetto al valore di mercato del bene, il risarcimento è limitato al valore di mercato del veicolo, detratto il valore presumibile del relitto, in applicazione del principio di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.
Il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dal danneggiato, il quale deve dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.
Ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., il risarcimento del danno non è dovuto per i pregiudizi che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, con la conseguenza che le spese di custodia del veicolo incidentato non sono risarcibili qualora il danneggiato abbia omesso di riparare o rottamare il mezzo, aggravando così le conseguenze del danno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Sinistro Stradale: Accertamento della Responsabilità e Quantificazione del Danno
La pronuncia in esame trae origine da un sinistro stradale verificatosi su un'autostrada, coinvolgente tre veicoli: un'autovettura, un autocarro e un'ulteriore autovettura. Il conducente di quest'ultima citava in giudizio il proprietario e il conducente dell'autocarro, il proprietario dell'altra autovettura coinvolta, nonché le rispettive compagnie assicurative, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente.
In primo grado, il Giudice di Pace accertava la responsabilità esclusiva del proprietario di una delle autovetture coinvolte e condannava quest'ultimo, in solido con la propria compagnia assicurativa, al risarcimento del danno in favore dell'attore. Avverso tale decisione, il danneggiato proponeva appello, contestando la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, in particolare con riferimento alla mancata liquidazione delle spese di custodia del veicolo e del danno da fermo tecnico. La compagnia assicurativa del proprietario dell'autocarro proponeva, a sua volta, appello incidentale, contestando l'esclusione di responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro e l'inammissibilità della prova testimoniale di un teste chiave.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale. In primo luogo, ha confermato la decisione del Giudice di Pace in merito alla responsabilità esclusiva del proprietario di una delle autovetture coinvolte, ritenendo che la dinamica del sinistro fosse stata ricostruita in modo esaustivo sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare del rapporto redatto dalla ### intervenuta sul luogo dell'incidente. Il Tribunale ha, quindi, escluso l'applicabilità della presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, del codice civile, in quanto la ricostruzione della dinamica del sinistro aveva consentito di accertare la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti coinvolti.
In secondo luogo, il Tribunale ha confermato la decisione del Giudice di Pace in merito alla quantificazione del danno, ritenendo che il valore del veicolo danneggiato fosse stato correttamente determinato sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale ha, inoltre, escluso la risarcibilità delle spese di custodia del veicolo e del danno da fermo tecnico, in quanto il danneggiato non aveva fornito la prova dell'esistenza di tali danni e, comunque, aveva omesso di adottare le misure necessarie per evitarne l'aggravamento, come la riparazione o la rottamazione del veicolo. Il Tribunale ha, infine, rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla compagnia assicurativa, ritenendo che la notifica dell'atto di appello fosse stata validamente effettuata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.