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TRIBUNALE DI CATANZARO

Sentenza n. 1553/2022 del 04-11-2022

principi giuridici

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

A seguito della cessione del credito, ai sensi dell'art. 1263 c.c., il cessionario acquisisce, unitamente al credito ceduto, il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento, comprensivo dell'importo forfettario di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, trattandosi di diritto accessorio al credito stesso.

In tema di contratti di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia, l'erogazione del servizio trova titolo in una specifica previsione legislativa, emanata per ottemperare agli obblighi comunitari, con la conseguenza che non è richiesta la stipula di un contratto preceduto da un procedimento di evidenza pubblica o da un atto scritto di adesione da parte del soggetto fruitore del servizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento del Credito per Fornitura di Energia in Regime di Salvaguardia e Condanna al Pagamento di Interessi e Indennizzo


La pronuncia in esame trae origine da un'azione promossa da una società creditrice nei confronti di un ente locale, al fine di ottenere il pagamento di somme dovute a titolo di fornitura di energia elettrica e/o gas. La società attrice agiva in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da un'altra società, esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia.
Il fatto che ha dato origine alla controversia riguarda il mancato pagamento, da parte dell'ente locale, delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica e/o gas. La società creditrice, pertanto, ha adito il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto di credito e la conseguente condanna dell'ente locale al pagamento del capitale, degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e di un indennizzo forfettario per il ritardo nei pagamenti, previsto dalla normativa in materia di transazioni commerciali.
Il Tribunale, valutate le prove documentali prodotte dall'attrice, ha ritenuto fondata la domanda. Il giudice ha evidenziato come la società attrice avesse adeguatamente provato di essere cessionaria del credito, nonché l'esistenza del rapporto di fornitura tra la cedente e l'ente locale. In particolare, è stato sottolineato che la fornitura di energia elettrica era avvenuta in regime di salvaguardia, in quanto l'ente locale non aveva scelto un fornitore sul mercato libero.
Il Tribunale ha quindi affermato che, in tale contesto, non era necessario che la stipula del contratto di fornitura fosse preceduta da un procedimento di evidenza pubblica o da un atto scritto di adesione da parte dell'ente locale, in quanto l'erogazione del servizio trovava titolo in una specifica previsione legislativa. Di conseguenza, il giudice ha condannato l'ente locale al pagamento del capitale dovuto, degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e dell'indennizzo forfettario per il ritardo nei pagamenti, previsto dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02. Inoltre, l'ente locale è stato condannato al pagamento delle spese legali sostenute dalla società attrice.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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