TRIBUNALE DI CATANZARO
Sentenza n. 1064/2023 del 28-06-2023
principi giuridici
La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, costituendo atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere, in alternativa al risarcimento del lucro cessante, la liquidazione del danno tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, da determinarsi considerando il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale, restando comunque necessario l'accertamento del nesso di derivazione causale tra il fatto illecito e il danno.
In tema di proprietà industriale, accertata la violazione del diritto di utilizzo esclusivo dei modelli registrati, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa del danno, tenendo conto del decremento delle vendite del titolare del diritto leso a causa della contraffazione posta in essere dalla controparte.
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile del prodotto altrui, è necessario che il prodotto imitato presenti un carattere originale ed individualizzante, idoneo ad identificarlo come proveniente da una determinata impresa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Tutela dei modelli industriali: la contraffazione di espositori in plexiglass e la liquidazione del danno
La pronuncia in esame affronta una controversia in materia di proprietà industriale, focalizzandosi sulla presunta violazione dei diritti di esclusiva derivanti dalla registrazione di modelli comunitari di espositori per bottiglie. La società attrice, titolare di tali modelli, lamentava che il convenuto avesse commercializzato prodotti identici, violando l'art. 41 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) e ponendo in essere atti di concorrenza sleale.
La società attrice agiva in giudizio, chiedendo l'accertamento della violazione dei propri diritti, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, nonché l'assegnazione in suo favore dei prodotti illecitamente commercializzati e dei mezzi destinati alla loro produzione. Il convenuto si difendeva contestando la validità dei modelli registrati, negando la contraffazione e l'esistenza di un danno risarcibile.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione prodotta e le testimonianze raccolte, ha accertato la violazione dell'art. 41 c.p.i. da parte del convenuto. I giudici hanno rilevato la sostanziale identità tra i modelli registrati dall'attrice e quelli commercializzati dal convenuto, ritenendo provata la contraffazione.
Tuttavia, il Tribunale ha parzialmente respinto la domanda di risarcimento del danno per perdita di clientela, ritenendo insufficienti le prove fornite dall'attrice in merito all'entità del danno subito. Nonostante ciò, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno, liquidandolo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del codice civile. Nel quantificare il danno, i giudici hanno tenuto conto del periodo di tempo durante il quale il convenuto ha commercializzato i prodotti contraffatti e del presumibile guadagno illecito conseguito.
Infine, il Tribunale ha respinto la domanda di accertamento della concorrenza sleale, ritenendo che l'attrice non avesse adeguatamente allegato e provato il carattere originale e individualizzante dei propri prodotti non registrati. Allo stesso modo, è stata rigettata la domanda di assegnazione dei prodotti illecitamente commercializzati e dei mezzi di produzione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.