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TRIBUNALE DI CATANZARO

Sentenza n. 1274/2023 del 17-08-2023

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il pagamento, parziale o totale, della somma ingiunta, costituisce fatto giuridicamente rilevante quale fatto estintivo e/o modificativo dell'obbligazione, comportando la revoca del decreto ingiuntivo qualora risulti provato in giudizio che il diritto di credito azionato in via monitoria è stato soddisfatto.

La polizza fideiussoria, quale negozio strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, non necessita dell'accettazione del terzo beneficiario per la sua validità, distinguendosi dalle convenzioni fideiussorie per la sua onerosità e per essere stipulata, di regola, dall'appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale).

È invalida la polizza fideiussoria rilasciata da soggetto non abilitato al rilascio di garanzie nei confronti di ### ed ### pubbliche, in violazione delle disposizioni di legge che disciplinano i requisiti e l'ambito di operatività dei soggetti emittenti, con conseguente irrilevanza della successiva sottoscrizione della polizza da parte del beneficiario ai fini della sua validità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

### Validità delle Polizze Fideiussorie e Revoca del Decreto Ingiuntivo: Un Caso di Edilizia Sociale
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa all'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di una quota di anticipazione di un finanziamento destinato alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale. Il fulcro della questione risiede nella validità della polizza fideiussoria presentata a garanzia del finanziamento.
La vicenda trae origine da un bando di concorso indetto da un ente regionale per la realizzazione di alloggi sociali in un determinato comune. Una società, risultata beneficiaria del finanziamento, aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della prima tranche, subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria. L'ente regionale si era opposto al decreto, contestando la validità della polizza presentata dalla società, in quanto rilasciata da un soggetto non abilitato secondo la normativa vigente. Successivamente, l'ente aveva provveduto al pagamento della somma ingiunta, a seguito della presentazione di una seconda polizza fideiussoria ritenuta valida.
Il Tribunale, investito della questione, ha preliminarmente ribadito i principi generali in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sottolineando come tale giudizio si configuri come un ordinario processo di cognizione, nel quale il creditore (opposto) ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre il debitore (opponente) deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dello stesso.
Nel merito, il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. La decisione si fonda sull'accertata invalidità della prima polizza fideiussoria, in quanto rilasciata da un soggetto non autorizzato a emettere garanzie nei confronti di enti pubblici. Il giudice ha esaminato la normativa di riferimento, evidenziando come il disciplinare di gara richiedesse che le garanzie fossero prestate da banche, assicurazioni o intermediari finanziari iscritti in appositi elenchi e autorizzati. Nel caso specifico, il soggetto che aveva rilasciato la prima polizza non rientrava in alcuna di queste categorie.
Il Tribunale ha inoltre respinto l'argomentazione della società opposta, secondo cui la sottoscrizione della polizza da parte dell'ente regionale avrebbe sanato l'invalidità originaria. Il giudice ha chiarito che la polizza fideiussoria è un contratto a favore di terzo, per la cui validità non è necessaria l'accettazione del beneficiario.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento della somma ingiunta, avvenuto a seguito della presentazione della seconda polizza fideiussoria, avesse estinto l'obbligazione principale, escludendo la possibilità di riconoscere ulteriori somme a titolo di interessi o rivalutazione monetaria. In considerazione della complessità della materia e della condotta processuale delle parti, il giudice ha compensato integralmente le spese di giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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