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TRIBUNALE DI CATANZARO

Sentenza n. 2055/2023 del 08-12-2023

principi giuridici

Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento della prescrizione di un debito tributario affidato all'agente della riscossione, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

L'azione promossa dall'amministratore di condominio volta all'accertamento dell'estinzione per prescrizione del diritto di credito vantato dall'ente impositore nei confronti del condominio, inerente al pagamento di canoni, rientra tra le azioni di natura conservativa che configurano la piena ed autonoma legittimazione ad agire in capo all'amministratore medesimo.

In materia di fornitura di acqua, i relativi crediti sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dal momento in cui il consumo si è verificato. L'interruzione della prescrizione si verifica solo se la richiesta di pagamento perviene al domicilio dell'utente entro la scadenza del quinto anno successivo a quello in cui il consumo si è riscontrato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione dei Canoni Idrici: Onere della Prova e Valore degli Atti Interruttivi


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della prescrizione dei crediti relativi ai canoni idrici, un tema di frequente contenzioso tra enti erogatori e utenti. La vicenda trae origine dall'opposizione a un'ingiunzione di pagamento emessa per il mancato versamento dei canoni idrici relativi a diverse annualità. Il ### opponente eccepiva, tra l'altro, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste.
Il Tribunale, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute, si è concentrato sul merito della questione, accogliendo l'opposizione e dichiarando prescritti i crediti azionati. Il fulcro della decisione risiede nell'analisi dell'onere probatorio gravante sull'ente creditore in relazione all'interruzione della prescrizione.
I giudici hanno ribadito che, in caso di eccezione di prescrizione sollevata dal debitore, spetta al creditore dimostrare di aver compiuto atti interruttivi idonei a sospendere il decorso del termine prescrizionale. Tale prova, secondo il Tribunale, deve essere rigorosa e documentale, non essendo sufficienti generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
Nel caso specifico, l'ente locale e la società di riscossione, pur avendo allegato l'invio di fatture e solleciti di pagamento, non hanno fornito la prova certa della loro effettiva ricezione da parte del ### opponente. In particolare, la mera allegazione di ricevute di consegna, prive di riferimenti specifici agli atti notificati, è stata ritenuta insufficiente a dimostrare l'interruzione della prescrizione.
Il Tribunale ha sottolineato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è necessario che il debitore abbia avuto conoscenza dell'atto inviatogli dal creditore, conoscenza che si presume acquisita solo nel momento in cui la raccomandata giunge all'indirizzo del destinatario. La mancata prova di tale ricezione ha determinato, nel caso di specie, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento.
La sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di prescrizione: l'onere della prova dell'interruzione grava sul creditore, il quale deve fornire elementi concreti e inequivocabili a sostegno della propria pretesa. La mera allegazione di documenti, privi di riscontri oggettivi sulla loro effettiva ricezione da parte del debitore, non è sufficiente a superare l'eccezione di prescrizione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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