TRIBUNALE DI CATANZARO
Sentenza n. 882/2023 del 01-06-2023
principi giuridici
Ai fini della determinazione della competenza per valore, la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta al capitale e agli interessi, si cumula, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., con il capitale e gli interessi stessi.
Nel caso di incompetenza per valore del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo.
In tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta una questione di competenza per valore del Giudice di Pace, in relazione all'emissione di un decreto ingiuntivo. La vicenda trae origine da un'azione monitoria promossa da una ditta per il pagamento di un corrispettivo dovuto a seguito dell'esecuzione di alcuni lavori. Il debitore ingiunto proponeva opposizione, eccependo, tra l'altro, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito. Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
Avverso tale decisione veniva proposto appello, fondato principalmente sull'erronea valutazione della competenza per valore. L'appellante sosteneva che l'importo complessivo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, comprensivo di capitale, interessi e rivalutazione monetaria, superava il limite previsto dalla legge per la competenza del Giudice di Pace, nella formulazione vigente al momento dell'introduzione del giudizio.
Il Tribunale, accogliendo il motivo di appello, ha rilevato che, ai sensi dell'articolo 10 del codice di procedura civile, ai fini della determinazione della competenza per valore, gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano al capitale. Nel caso specifico, la somma richiesta a titolo di capitale, interessi e rivalutazione monetaria superava il limite di competenza del Giudice di Pace, come stabilito dalla legge all'epoca dei fatti.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e, conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado. Tuttavia, rilevando che entrambe le parti avevano formulato richieste nel merito della pretesa creditoria, il Tribunale, in applicazione del principio di economia processuale, ha deciso di esaminare la questione nel merito, in qualità di giudice di primo grado competente.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa creditoria, seppur parzialmente. Richiamando i principi in materia di onere della prova nelle azioni di adempimento contrattuale, il Tribunale ha evidenziato che il creditore aveva fornito la prova del titolo negoziale, mentre il debitore si era limitato a sollevare una generica eccezione di inadempimento, senza fornire elementi probatori a sostegno della stessa. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato il debitore al pagamento del capitale, oltre agli interessi legali dalla messa in mora, rigettando la richiesta di rivalutazione monetaria, in quanto non dovuta per i crediti di valuta. Infine, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello e della parziale fondatezza della domanda di adempimento, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.