TRIBUNALE DI CATANZARO
Sentenza n. 957/2023 del 12-06-2023
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali, l'avvocato creditore assolve l'onere probatorio a suo carico producendo documentazione idonea a dimostrare l'attività professionale svolta, in assenza di specifiche contestazioni sull'importo delle singole voci della parcella, potendo il giudice valorizzare il parere di congruità espresso dal competente Consiglio dell'Ordine professionale.
La costituzione di parte civile, validamente intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, salvo i casi di revoca espressa o implicita tassativamente previsti dall'art. 82, comma 2, c.p.p.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Onere della Prova e Valore del Parere di Congruità del Consiglio dell'Ordine nel Giudizio di Opposizione a Decreto Ingiuntivo per Crediti Professionali
La pronuncia del Tribunale di Catanzaro affronta un tema ricorrente nel contenzioso legale: l'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali dovuti ad un avvocato. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un legale nei confronti di un ente territoriale, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta in diversi procedimenti penali. L'ente territoriale ha contestato la pretesa creditoria, eccependo la mancata prova dell'adempimento delle prestazioni professionali da parte del legale.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha preliminarmente ricostruito il percorso processuale che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo. Il legale aveva fondato la propria richiesta sul mancato pagamento delle competenze relative a prestazioni professionali rese in favore dell'ente territoriale in una serie di procedimenti penali, in cui aveva assistito l'ente in qualità di parte civile. A sostegno della propria pretesa, il legale aveva prodotto, oltre al parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, documentazione attestante l'attività svolta.
Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali, ribadendo che, in tali casi, non è sufficiente la mera prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornite con la produzione della parcella e del parere di congruità. Spetta al professionista, in quanto attore in senso sostanziale, fornire elementi dimostrativi della pretesa, consentendo al giudice di verificare le singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il legale avesse assolto tale onere probatorio, producendo documentazione idonea a comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale in favore dell'ente territoriale. In particolare, il giudice ha valorizzato la documentazione attestante la presenza e l'attività del legale nelle udienze dibattimentali dei procedimenti penali, evidenziando come la costituzione di parte civile, una volta validamente intervenuta, produca i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, salvo i casi di revoca espressamente previsti dalla legge.
In definitiva, il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, ritenendo provata l'attività svolta dal legale e, in assenza di specifiche contestazioni sull'importo delle parcelle, condividendo il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine professionale. È stata invece rigettata la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dal legale, non ravvisandosi gli elementi soggettivi necessari per tale pronuncia.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.