TRIBUNALE DI CATANZARO
Sentenza n. 938/2025 del 28-10-2025
principi giuridici
Nel rapporto di lavoro subordinato, grava sul lavoratore che agisca in giudizio per rivendicarne l'esistenza l'onere di allegare e provare gli elementi di fatto costitutivi della subordinazione, quali la sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale.
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta preclude al giudice la valutazione del documento ai fini della formazione del proprio convincimento, privandolo di ogni inferenza probatoria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Qualificazione del Rapporto di Lavoro e Onere della Prova: Una Recente Pronuncia
La recente sentenza del Tribunale di Catanzaro affronta una controversia in materia di lavoro subordinato, sollevando questioni cruciali relative alla qualificazione del rapporto di lavoro e alla ripartizione dell'onere della prova. La vicenda trae origine dal ricorso di una ex collaboratrice di uno studio legale, la quale rivendicava differenze retributive, indennità di fine rapporto e risarcimento danni per omesso versamento dei contributi previdenziali, asserendo di aver svolto mansioni di segretaria in regime di subordinazione per un determinato periodo, inizialmente senza regolare contratto e successivamente con un accordo che riteneva viziato.
La ricorrente sosteneva che, dopo aver svolto il praticantato presso lo studio, aveva continuato a lavorare come segretaria, con orari estesi, senza percepire retribuzione per un periodo significativo, in attesa di una formalizzazione del rapporto. Successivamente, pur essendo assunta, lamentava di dover restituire parte del suo stipendio alla titolare dello studio, in virtù di un accordo che contestava. La resistente, titolare dello studio legale, contestava integralmente le pretese, negando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo antecedente all'assunzione formale e disconoscendo l'accordo relativo alla restituzione di parte dello stipendio.
Il Tribunale, nel rigettare il ricorso, ha posto l'accento sulla mancata prova della subordinazione nel periodo antecedente all'assunzione. Il Giudice ha ricordato che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è la soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente inserimento nell'organizzazione aziendale. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato la carenza di allegazioni e prove concrete in ordine a tali indici rivelatori della subordinazione, sottolineando che la ricorrente si era limitata a chiedere di dimostrare la sua presenza fisica presso lo studio legale, circostanza insufficiente a provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato alcune contraddizioni nell'impianto difensivo della ricorrente, con particolare riferimento alla produzione di messaggi di posta elettronica certificata (PEC). La disponibilità di tali messaggi, secondo il Giudice, rendeva inverosimile lo svolgimento dell'attività lavorativa "presso" lo studio legale, suggerendo piuttosto una prestazione svolta da remoto.
Con riferimento al periodo successivo all'assunzione, il Tribunale ha ritenuto non provata la circostanza della restituzione di parte dello stipendio, in quanto la scrittura privata su cui si fondava tale pretesa era stata disconosciuta dalla resistente e la ricorrente non aveva chiesto la verificazione della sottoscrizione. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che la retribuzione corrisposta fosse quella risultante dai bonifici bancari, escludendo la fondatezza della pretesa relativa all'insufficienza della retribuzione.
Infine, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che la ricorrente avesse restituito la documentazione relativa all'attività svolta tramite corriere, ritenendo tale modalità incompatibile con lo svolgimento dell'attività presso lo studio legale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.