TRIBUNALE DI CATANZARO
Sentenza n. 566/2026 del 12-02-2026
principi giuridici
Il Tribunale territorialmente competente a decidere sulla domanda di accertamento dello stato di cittadinanza italiana iure sanguinis proposta da attore residente all'estero è quello individuato in base al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.
L'onere di provare il fatto acquisitivo della cittadinanza italiana iure sanguinis e la linea di trasmissione incombe su colui che richiede il riconoscimento, mentre grava sulla controparte che eccepisce l'esistenza di una fattispecie interruttiva l'onere di provarla.
L'irragionevole durata del procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso le autorità consolari competenti giustifica l'accesso alla tutela giurisdizionale, non costituendo la presentazione della domanda in via amministrativa condizione di procedibilità per la domanda giudiziale.
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testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento Giudiziale della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis in Caso di Inefficienza Consolare
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, si è pronunciato in merito a una controversia concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. La vicenda ha visto contrapposti alcuni ricorrenti, residenti all'estero, e il Ministero dell'Interno. I ricorrenti, discendenti da un cittadino italiano emigrato in Brasile, hanno adito il Tribunale lamentando l'impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza attraverso la via amministrativa, a causa delle lunghe tempistiche e delle difficoltà operative riscontrate presso il Consolato italiano competente per territorio.
Nel caso specifico, i ricorrenti hanno dimostrato la propria discendenza da un avo nato in Italia e mai naturalizzato brasiliano, producendo la documentazione necessaria a comprovare la linea di trasmissione della cittadinanza. Il Ministero dell'Interno, pur costituendosi in giudizio, non ha contestato nel merito la pretesa dei ricorrenti, rimettendosi al giudizio del Tribunale. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha preliminarmente affermato la propria competenza territoriale, in quanto l'avo dei ricorrenti era originario di un comune ricadente nella circoscrizione del Tribunale adito. Nel merito, il giudice ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla cittadinanza italiana iure sanguinis, ritenendo provata la discendenza dal cittadino italiano e l'assenza di cause interruttive della trasmissione della cittadinanza. In particolare, il Tribunale ha sottolineato come la giurisprudenza consolidata attribuisca al richiedente il riconoscimento della cittadinanza l'onere di provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte l'onere di provare eventuali fatti interruttivi.
Un aspetto rilevante della decisione riguarda la questione dell'interesse ad agire. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità del ricorso diretto all'autorità giudiziaria, nonostante la procedura ordinaria preveda il riconoscimento della cittadinanza da parte delle autorità consolari. Tale riconoscimento è stato motivato dalla situazione di inefficienza e dai tempi eccessivamente lunghi riscontrati presso i Consolati italiani in Sud America, che rendono di fatto impossibile l'ottenimento del riconoscimento in tempi ragionevoli. Il Tribunale ha evidenziato come tali ritardi siano in contrasto con la normativa che fissa un termine massimo per la definizione dei procedimenti di cittadinanza. Inoltre, è stato precisato che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la domanda giudiziale, trattandosi di accertare un diritto soggettivo perfetto. Il Tribunale ha quindi dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, ordinando le necessarie trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta.
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