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TRIBUNALE DI CHIETI

Sentenza n. 146/2022 del 06-06-2022

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo al possesso del requisito reddituale previsto dalla legge per il godimento del beneficio determina il rigetto della domanda.

In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la legittimazione passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket") appartiene in via esclusiva alle ###

Non sono ammissibili domande volte ad un accertamento tecnico meramente "esplorativo" delle condizioni sanitarie dell'istante, che siano svincolate da una puntuale richiesta del riconoscimento a ricevere una specifica prestazione di tipo previdenziale-assistenziale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assegno di Invalidità e Onere della Prova Reddituale: Una Recente Pronuncia


Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato la questione del riconoscimento dell'assegno di invalidità, con particolare attenzione all'onere probatorio relativo al requisito reddituale. La vicenda trae origine dall'opposizione presentata da un soggetto avverso l'esito di un accertamento tecnico preventivo. In tale sede, il giudice aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per l'assenza del presupposto socio-economico necessario per ottenere il trattamento economico di invalidità.
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva al giudice di accertare il suo stato di invalidità in misura superiore al 74% o, in subordine, al 67%, con conseguente condanna dell'### al pagamento del relativo trattamento economico e/o di ogni altro diritto spettante, inclusa l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. L'### si costituiva in giudizio eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di esenzione dal ticket.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, evidenziando come il ricorrente non avesse assolto all'onere di provare il possesso del requisito reddituale previsto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità. Il giudice ha ricordato che, ai sensi dell'art. 13 della legge 118/1971, l'assegno mensile è concesso a coloro che, oltre ad avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, non percepiscono un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge. Tale requisito economico, secondo il Tribunale, non è una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma un vero e proprio elemento costitutivo del diritto.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito una prova sufficiente in merito al possesso di redditi inferiori a quelli massimi previsti dalla legge. La documentazione prodotta, una ### elaborata dall'###, non è stata ritenuta idonea a descrivere la situazione reddituale globale del soggetto ai fini del pagamento dell'imposta sui redditi. Il Tribunale ha evidenziato che, diversamente, la produzione di un modello 730 avrebbe consentito una visione chiara delle condizioni economiche dell'istante.
Inoltre, il ricorrente non ha contestato di essere stato percettore, nell'anno di riferimento, di una pensione di invalidità ordinaria di importo superiore al tetto massimo di reddito stabilito annualmente per l'accesso all'assegno di assistenza.
Quanto alla domanda relativa all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile, richiamando un recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la legittimazione passiva in relazione a tali domande appartiene in via esclusiva alle ### e non all'### Infine, il giudice ha precisato che non possono essere ammesse domande volte ad un accertamento tecnico meramente "esplorativo" delle condizioni sanitarie dell'istante, che siano svincolate da una puntuale richiesta del riconoscimento a ricevere una specifica prestazione di tipo previdenziale-assistenziale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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