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TRIBUNALE DI CHIETI

Sentenza n. 476/2022 del 29-09-2022

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente non può proporre motivi nuovi e diversi da quelli posti a fondamento dell'azione con l'atto introduttivo, in quanto il motivo di opposizione contiene la causa petendi della domanda, soggetta al regime processuale di ogni domanda giudiziale.

Il creditore munito di titolo esecutivo può procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 2929-bis c.c., anche in assenza di una preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto pregiudizievole, qualora agisca entro un anno dalla trascrizione di tale atto, senza che il rigetto in primo grado dell'azione revocatoria promossa incida sulla sua legittimazione ad intervenire nel processo esecutivo e a riassumerlo.

La mancata contestazione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., dell'ammissibilità dell'intervento di un creditore nel processo esecutivo determina la preclusione della relativa questione, coperta da giudicato formale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione agli Atti Esecutivi: Ammissibilità dell'Intervento del Creditore e Validità della Riassunzione del Processo Esecutivo


La pronuncia in esame trae origine da un'opposizione agli atti esecutivi sollevata da un debitore esecutato nel contesto di una procedura esecutiva immobiliare. La vicenda, complessa, si snoda attraverso diverse fasi processuali e coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui il debitore, un creditore procedente, un creditore intervenuto e una società di cartolarizzazione.
Il creditore originario, titolare di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo nei confronti di una società (poi cancellata dal registro delle imprese), aveva intrapreso un'azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore e di suo figlio, a seguito di una donazione di un immobile dal padre al figlio. Successivamente, il credito era stato ceduto a una società di cartolarizzazione.
Nel frattempo, il creditore originario aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare nei confronti del figlio, divenuto proprietario dell'immobile gravato da ipoteca. La società di cartolarizzazione, subentrata nella titolarità del credito, si era costituita nella procedura esecutiva.
Il debitore esecutato aveva eccepito l'estinzione della procedura, contestando la legittimazione del creditore intervenuto (il creditore originario) a riassumerla, in ragione di una sentenza di rigetto (seppur appellata) dell'azione revocatoria. Il Giudice dell'Esecuzione aveva sospeso la procedura, assegnando un termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il Tribunale, adito nel giudizio di merito, ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi. I giudici hanno rilevato che il debitore non aveva mai contestato tempestivamente l'ammissibilità dell'intervento del creditore nella procedura esecutiva, precludendo così ogni successiva contestazione sul punto.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla presunta illegittimità della riassunzione del processo esecutivo da parte del creditore intervenuto. I giudici hanno evidenziato che, ai sensi dell'articolo 2929-bis del codice civile, il creditore pregiudicato da un atto di disposizione del debitore può agire in via esecutiva anche in assenza di una preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto, purché sia munito di titolo esecutivo e trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole. Nel caso di specie, il creditore intervenuto era titolare di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo e aveva agito nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Pertanto, la sentenza di rigetto dell'azione revocatoria non precludeva al creditore di intervenire nel processo esecutivo e di riassumerlo.
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testo integrale


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