TRIBUNALE DI CHIETI
Sentenza n. 482/2023 del 18-09-2023
principi giuridici
Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.
Le clausole di un contratto di fideiussione riproduttive di quelle censurate dalla ### d'### con il provvedimento n. 55 del 2005, non sono ritenute contrastanti con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990 in via generale ed assoluta, bensì solo in quanto applicate in modo uniforme dagli istituti bancari, circostanza quest'ultima che è onere del fideiussore provare.
Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni.
In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo.
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testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Precetto: Valutazione della Qualità di Consumatore del Fideiussore e Determinazione del Debito Residuo
Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Chieti ha affrontato una controversia relativa a un'opposizione a precetto, sollevata da un soggetto garante di una società consortile a responsabilità limitata. La vicenda trae origine da un contratto di mutuo stipulato tra la suddetta società e un istituto bancario, a fronte del quale era stata prestata fideiussione.
Il garante, in opposizione al precetto notificatogli dalla banca, eccepiva, tra le altre cose, la nullità della fideiussione per violazione della normativa a tutela del consumatore, l'indeterminatezza dell'importo garantito ai sensi dell'articolo 1938 del Codice Civile, nonché la contrarietà delle clausole contrattuali alla normativa antitrust, richiamando il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005. Contestava, inoltre, la mancata comunicazione da parte della banca dell'aggravamento della posizione debitoria della società mutuataria e sosteneva la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione, con conseguente prescrizione dell'azione. Infine, contestava l'ammontare della somma richiesta, ritenendola superiore al dovuto.
Il Tribunale, nel valutare la posizione del garante, ha preliminarmente escluso l'applicabilità della disciplina consumeristica, in quanto lo stesso ricopriva ruoli apicali all'interno della società garantita, agendo, pertanto, non come consumatore, ma nell'esercizio della propria attività professionale. Di conseguenza, è stata rigettata l'eccezione di nullità per mancata specifica approvazione delle clausole vessatorie.
Quanto alla presunta violazione dell'articolo 1938 del Codice Civile, il giudice ha rilevato che la fideiussione prestata non era di tipo "omnibus", ma specifica, riferita esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo.
In merito alla presunta contrarietà alla normativa antitrust, il Tribunale ha evidenziato che le clausole contestate, pur riproducendo schemi negoziali oggetto di censura da parte della Banca d'Italia, non sono state applicate in modo uniforme dagli istituti bancari, onere probatorio che gravava sul fideiussore e che non è stato assolto.
Il giudice ha, inoltre, respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la fideiussione in questione non avesse natura di contratto autonomo di garanzia, ma di fideiussione ordinaria, con conseguente applicazione dell'articolo 1957 del Codice Civile e interruzione della prescrizione a seguito dell'intervento della banca nella procedura esecutiva immobiliare.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione con riguardo all'ammontare del debito, riconoscendo che la banca aveva erroneamente indicato nell'atto di precetto una somma superiore a quella effettivamente dovuta, non tenendo conto di un incasso derivante dalla procedura esecutiva immobiliare. Pertanto, ha rideterminato l'importo per il quale la banca poteva procedere ad esecuzione forzata.
Infine, il Tribunale ha regolato le spese di lite, compensandole parzialmente in ragione della parziale soccombenza reciproca.
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