TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sentenza n. 118/2021 del 18-02-2021
principi giuridici
In materia di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per infortunio subito dal lavoratore marittimo, il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 373 cod. nav. si applica anche all'azione di risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo di sicurezza, decorrendo dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o risoluzione del contratto, ovvero dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, qualora tale momento sia successivo.
Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.
In tema di obbligazioni derivanti da una pluralità di illeciti ascrivibili a differenti soggetti, qualora soltanto il fatto di un obbligato sia anche reato, mentre quelli degli altri costituiscano illeciti civili, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947, comma 3, c.c. per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato è limitata all'obbligazione nascente dal reato.
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testo integrale
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sintesi e commento
Prescrizione Breve e Responsabilità del Datore di Lavoro nel Contratto di Arruolamento
La pronuncia in esame affronta la complessa interazione tra il termine di prescrizione biennale previsto dal codice della navigazione per i diritti derivanti dal contratto di arruolamento e l'azione di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per infortunio sul lavoro.
Il caso trae origine da un infortunio occorso a un lavoratore marittimo durante una manovra di ormeggio. A seguito dell'incidente, il lavoratore veniva dichiarato permanentemente inidoneo ai servizi della navigazione e chiedeva al Tribunale di accertare la responsabilità del datore di lavoro e di condannarlo al risarcimento dei danni subiti.
La società armatrice si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 373 del codice della navigazione, che prevede un termine di prescrizione di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivo alla cessazione del contratto.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, ha ritenuto applicabile il termine biennale di prescrizione previsto dal codice della navigazione anche all'azione di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., sottolineando la specialità del lavoro nautico e la conseguente esigenza di certezza dei rapporti giuridici nel settore della navigazione. Il giudice ha individuato il dies a quo del termine prescrizionale nel momento della cancellazione del lavoratore dalla Gente di mare, data dalla quale il lavoratore avrebbe avuto piena conoscenza della riferibilità causale del danno alla condotta datoriale.
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda del lavoratore per intervenuta prescrizione, ritenendo che il termine biennale fosse già decorso al momento dell'introduzione del giudizio.
Il giudice ha inoltre esaminato la questione della possibile applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di lesioni colpose, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. Tuttavia, ha escluso tale possibilità, rilevando che, nel caso di specie, non era stata accertata la sussistenza di una condotta datoriale tale da configurare gli estremi del reato di lesioni colpose. In particolare, il Tribunale ha evidenziato la genericità delle allegazioni del lavoratore in merito alla violazione dell'art. 2087 c.c. da parte del datore di lavoro, nonché l'assenza di specifiche contestazioni alle deduzioni della società armatrice in ordine all'adozione delle misure di sicurezza necessarie.
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