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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Sentenza n. 1513/2023 del 27-12-2023

principi giuridici

L'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c. si verifica solo in caso di morte dell'unico difensore costituito, non anche quando la parte sia rappresentata da due procuratori e uno di essi decede in corso di causa.

L'intervento adesivo dipendente di cui all'art. 105, comma 2, c.p.c. è ammissibile solo qualora il terzo sia titolare di un rapporto giuridico connesso o dipendente con quello dedotto in lite, tale da esporlo agli effetti riflessi del giudicato, e non quando il terzo vanti un interesse di mero fatto alla vittoria di una delle parti.

L'omessa comunicazione ai consulenti di parte della data di indagini peritali successive all'inizio delle operazioni non costituisce causa di nullità della relazione conclusiva, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo delle indagini.

In tema di convenzioni urbanistiche, la modifica alla viabilità esterna al comprensorio, che incida sulla viabilità primaria e secondaria, necessita dell'approvazione della ### regionale, ai sensi dell'art. 1 bis comma 2 lett. o) della L.R. n. 36/1987 e dell'art. 24 della Legge n. 47/1985.

In tema di garanzia fideiussoria, l'inadempimento del debitore principale va valutato tenendo conto delle opere già realizzate rispetto al valore complessivo del progetto, senza che ciò implichi una riduzione proporzionale del massimale garantito.

Gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione costituiscono obbligazioni propter rem che gravano sul soggetto che richiede la concessione edilizia o che, pur non essendo titolare della concessione, realizza opere di trasformazione edilizia avvalendosi della stessa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inadempimento alla Convenzione di Lottizzazione: Profili di Responsabilità e Valutazione del Danno


La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda relativa al mancato completamento delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione di lottizzazione stipulata tra un Comune e una società. Il Comune agiva per l'escussione delle polizze fideiussorie rilasciate a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dalla società lottizzante.
Il Tribunale, dopo aver risolto alcune questioni preliminari, tra cui l'ammissibilità dell'intervento di un comitato di quartiere e la validità della consulenza tecnica d'ufficio, si è concentrato sulla quantificazione del valore delle opere non eseguite. Il giudice ha ritenuto non vincolante una precedente attestazione di collaudo che indicava una percentuale di esecuzione dei lavori, preferendo basarsi su una perizia tecnica aggiornata.
L'analisi peritale ha permesso di individuare una serie di opere di urbanizzazione primaria non realizzate, tra cui strade, parcheggi, aree verdi e illuminazione pubblica. Il Tribunale ha valutato l'incidenza di alcune varianti progettuali intervenute nel tempo, ritenendo che una di esse, relativa alla modifica del tracciato di una strada, non fosse stata validamente approvata, con la conseguenza che la mancata realizzazione della strada originariamente prevista costituiva un inadempimento contrattuale.
Nella determinazione del danno risarcibile, il giudice ha optato per una stima basata sui prezzari dell'epoca di realizzazione dei lavori, opportunamente rivalutata, escludendo l'applicazione dei prezzari correnti delle opere pubbliche, in quanto ciò avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento per il Comune.
Il Tribunale ha quindi condannato la compagnia assicurativa, garante dell'adempimento, al pagamento dell'importo corrispondente al valore delle opere non eseguite, fino alla concorrenza del massimale previsto nella polizza fideiussoria. È stata rigettata la tesi della compagnia assicurativa che mirava a ridurre proporzionalmente il massimale in base alla percentuale di opere realizzate.
Infine, il giudice si è pronunciato sull'azione di rivalsa esercitata dalla compagnia assicurativa nei confronti della società lottizzante, accogliendola, e rigettandola invece nei confronti di altri soggetti, tra cui gli acquirenti degli immobili realizzati nell'ambito della lottizzazione. In particolare, è stato escluso che gli acquirenti fossero gravati da un'obbligazione propter rem relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, in quanto non rientravano nelle categorie di soggetti individuati dalla giurisprudenza come responsabili per tali oneri.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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