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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Sentenza n. 35/2024 del 08-01-2024

principi giuridici

In tema di azione revocatoria fallimentare, la nozione di "termini d'uso" di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., va intesa come uso negoziale riferito allo specifico rapporto tra le parti, consistente in una prassi anteriore, adeguatamente consolidata e stabile, volta a derogare alle clausole contrattuali e ad introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento in termini diversi e più lunghi, senza che la controparte abbia manifestato reazioni diverse dall'invio di solleciti.

In tema di azione revocatoria fallimentare, la prova della scientia decoctionis, pur potendo essere desunta da elementi indiziari, deve essere effettiva e non meramente potenziale, richiedendo la dimostrazione di concreti elementi di collegamento con i sintomi rivelatori dello stato di decozione, dai quali possa desumersi che il terzo, usando la normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, non potesse non aver percepito i segnali della situazione di dissesto del debitore.

In tema di azione revocatoria fallimentare, la prova della scientia decoctionis non può essere desunta dai bilanci della debitrice, salvo che l'accipiens abbia avuto diretta e completa contezza degli stessi e che, per la sua professione ed esperienza in materia, sia dotato di conoscenze particolarmente qualificate per poterne trarre elementi di giudizio.

In tema di azione revocatoria fallimentare, le notizie di stampa relative alla difficoltà finanziaria del debitore, non riportanti espressamente l'indicazione di una situazione di insolvenza attuale, non costituiscono indici gravi, precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza, da parte dell'accipiens, dell'impossibilità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni nel periodo dei pagamenti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Revocatoria Fallimentare: Onere della Prova della "Scientia Decotionis" e Valutazione delle Notizie di Stampa


La pronuncia in esame affronta il tema della revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati nel periodo sospetto, con particolare attenzione all'onere della prova gravante sull'attore in merito alla "scientia decotionis" del creditore accipiens, ovvero alla sua conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento del pagamento.
Nel caso di specie, la curatela di una società in amministrazione straordinaria ha agito per la revoca di alcuni pagamenti eseguiti da quest'ultima in favore di una società fornitrice, sostenendo che tali pagamenti fossero avvenuti in un periodo in cui la debitrice versava in stato di insolvenza, circostanza nota alla creditrice. Quest'ultima si è difesa eccependo, tra l'altro, il rispetto dei "termini d'uso" nei pagamenti e contestando la sussistenza della "scientia decotionis".
Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che la curatela non avesse assolto all'onere di provare la conoscenza, da parte della società convenuta, dello stato di insolvenza della debitrice al momento dei pagamenti contestati. Il giudice ha richiamato i principi consolidati in materia di revocatoria fallimentare, sottolineando come la prova della "scientia decotionis" debba essere effettiva e non meramente potenziale, richiedendo la dimostrazione di concreti elementi di collegamento tra i sintomi rivelatori dello stato di decozione e la percezione di tali segnali da parte del terzo, valutata alla luce della sua normale prudenza e avvedutezza, nonché delle sue qualità personali e professionali.
In particolare, il Tribunale ha esaminato gli elementi indiziari invocati dalla curatela, consistenti nelle risultanze del bilancio della debitrice e nelle notizie di stampa relative alla sua situazione finanziaria. Quanto al bilancio, il giudice ha evidenziato come la sua lettura e interpretazione richiedano competenze tecniche specifiche, non presumibili in capo a un fornitore non operante nel settore finanziario o contabile. Inoltre, ha rilevato che la mera esistenza di una perdita di esercizio o di una situazione di sottocapitalizzazione non è di per sé sufficiente a dimostrare uno stato di insolvenza, inteso come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Con riferimento alle notizie di stampa, il Tribunale ha riconosciuto che, in linea di principio, esse possono costituire un indizio della "scientia decotionis", ma ha sottolineato la necessità di una valutazione concreta delle loro caratteristiche, quali il numero, la rilevanza nazionale e la dovizia di particolari, nonché delle caratteristiche e qualifiche specifiche dell'accipiens. Nel caso di specie, il giudice ha rilevato che le notizie di stampa relative alla situazione della compagnia aerea, pur evidenziando difficoltà economiche, non erano univoche nel senso di un'insolvenza conclamata e irreversibile, anche in considerazione dei continui interventi governativi e dei piani di risanamento in corso. Il Tribunale ha inoltre valorizzato la peculiarità del soggetto debitore, una compagnia di bandiera storicamente oggetto di interventi straordinari da parte dello Stato, circostanza che poteva ragionevolmente indurre i creditori a confidare nella sua solvibilità.
Infine, il Tribunale ha ritenuto irrilevanti, ai fini della prova della "scientia decotionis", i solleciti di pagamento e i procedimenti monitori promossi da altri fornitori, in quanto riguardanti rapporti contrattuali diversi da quello in esame e non portati a conoscenza della società convenuta.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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