TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sentenza n. 426/2025 del 07-04-2025
principi giuridici
La relata di notifica di un atto eseguita da parte dell'agente postale ha fede privilegiata e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica.
In tema di riscossione di spese processuali penali e delle somme statuite in favore della ### delle ammende D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 227-ter, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, essendo sufficiente la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito.
In tema di riscossione di spese processuali penali e delle somme statuite in favore della ### delle ammende, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria.
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testo integrale
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sintesi e commento
Validità della Notifica della Cartella di Pagamento e Prescrizione del Credito: Analisi di una Sentenza
La pronuncia in esame affronta una controversia originata dall'opposizione presentata da un soggetto avverso un'intimazione di pagamento emessa dall'### delle ###. L'opponente contestava la legittimità dell'intimazione, sollevando diverse eccezioni, tra cui la nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta, l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dal diritto di riscossione.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione in ogni suo motivo. In primo luogo, il giudice ha esaminato la questione della validità della notifica della cartella di pagamento. A tal proposito, ha rilevato che l'### delle ### aveva prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata, attestante la sottoscrizione da parte del destinatario. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la relata di notifica redatta dall'agente postale fa piena prova, fino a querela di falso, delle attività svolte, inclusa l'identificazione del destinatario. Non avendo l'opponente proposto querela di falso avverso tale attestazione, la notifica è stata ritenuta valida e perfezionata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il Tribunale ha evidenziato che, anche a prescindere dalla validità della notifica della cartella, l'### delle ### aveva notificato, prima del decorso del termine decennale, una serie di atti interruttivi della prescrizione, consistenti in avvisi di intimazione. Tali atti, regolarmente notificati, avevano interrotto il decorso del termine prescrizionale, rendendo infondata l'eccezione sollevata dall'opponente.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione di decadenza, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il termine per l'iscrizione a ruolo delle spese processuali penali e delle somme dovute alla ### delle ammende, previsto dall'art. 227 ter del D.P.R. 115/2002, non è perentorio e non è previsto a pena di decadenza, in assenza di un'esplicita previsione normativa in tal senso.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha integralmente rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'### delle ###.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.