TRIBUNALE DI COMO
Sentenza n. 121/2021 del 08-02-2021
principi giuridici
La proprietà esclusiva dell'ascensore in capo ad alcuni condomini deve risultare espressamente dai titoli di acquisto, non potendosi desumere da elementi interpretativi o presuntivi.
La modifica dei criteri di ripartizione delle spese condominiali, difformi dalle tabelle millesimali allegate al regolamento, può avvenire anche per facta concludentia, attraverso un comportamento univoco e concludente, dal quale possa desumersi, per il comune modo di intendere, un determinato volere con un preciso contenuto sostanziale, purché tale adesione sia consapevole, prolungata nel tempo e reiterata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Modifica Tacita delle Tabelle Millesimali per Comportamento Concludente: Analisi di una Sentenza
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della validità di una delibera assembleare condominiale relativa alla ripartizione delle spese per la sostituzione dell'impianto ascensore. La controversia nasce dall'impugnazione di tale delibera da parte di alcuni condomini, i quali sostenevano che la votazione avrebbe dovuto coinvolgere esclusivamente loro, in quanto asseriti proprietari esclusivi dell'ascensore, e che i criteri di ripartizione millesimale adottati violassero le disposizioni del regolamento condominiale e delle tabelle ad esso allegate.
Il Tribunale ha rigettato le domande degli attori, basando la propria decisione su una serie di considerazioni. In primo luogo, ha rilevato che i titoli di acquisto prodotti dagli attori non comprovavano in modo esplicito la loro proprietà esclusiva dell'ascensore. Al contrario, il Tribunale ha evidenziato come il regolamento condominiale, all'articolo dedicato all'uso delle parti comuni, includesse inequivocabilmente l'ascensore, e come l'articolo relativo alla ripartizione delle spese comuni menzionasse espressamente l'impianto ascensore.
Il fulcro della decisione risiede, tuttavia, nella disamina della possibilità di una modifica tacita delle tabelle millesimali. Il Tribunale ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia, richiamando le pronunce delle ### della Cassazione che hanno superato l'orientamento tradizionale che richiedeva l'unanimità dei consensi per l'approvazione o la revisione delle tabelle millesimali, attribuendo a queste ultime natura negoziale.
Il Tribunale ha sottolineato come, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, sia ammissibile una modifica delle tabelle millesimali anche per facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti concludenti. In particolare, il Tribunale ha richiamato la sentenza della Cassazione che ha affermato che la preesistenza di tabelle millesimali non è necessaria per il funzionamento del condominio e che la loro formazione o modifica può desumersi dal costante pagamento per più anni delle quote millesimali secondo criteri prestabiliti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che gli attori avevano partecipato reiteratamente alle assemblee condominiali in cui si era deliberato sulla ripartizione delle spese secondo criteri diversi da quelli previsti dalle tabelle allegate al regolamento, senza mai sollevare obiezioni formali. Inoltre, gli attori avevano sempre versato le spese risultanti dalla ripartizione avvenuta in base alle tabelle modificate. Tale comportamento, secondo il Tribunale, integrava una forma di adesione implicita all'uso delle diverse tabelle, univoca, consapevole, prolungata nel tempo e reiterata.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che, pur in assenza di una formale modifica scritta delle tabelle millesimali, si era realizzata una modifica tacita delle stesse per facta concludentia, con la conseguente validità della delibera assembleare impugnata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.