TRIBUNALE DI COMO
Sentenza n. 452/2023 del 20-04-2023
principi giuridici
Nel caso in cui il cliente correntista richieda al proprio istituto di credito il servizio di verifica della validità di un assegno circolare e l'istituto fornisca conferma della bontà del titolo, la banca assume un obbligo, riconducibile a un rapporto di mandato, da espletarsi, ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, del codice civile, secondo la diligenza del bonus argentarius, al fine di garantire la sicurezza dei traffici.
La condotta del soggetto danneggiato che, con il proprio comportamento, abbia concorso a causare il danno, comporta la ripartizione della responsabilità ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Bancaria e Concorso di Colpa nella Negoziabilità di Assegni Contraffatti
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della responsabilità degli istituti bancari nella negoziazione di assegni circolari risultati contraffatti, analizzando il concorso di colpa del soggetto danneggiato.
Il caso trae origine dalla vendita di un orologio di pregio, conclusa con il pagamento tramite un assegno circolare rivelatosi falso. L'attore, dopo aver ricevuto l'assegno da un soggetto presentatosi come incaricato dell'acquirente, aveva contattato la propria banca per ottenere una conferma della validità del titolo, la cosiddetta "bene emissione". Rassicurato dal funzionario, aveva proceduto al versamento, salvo poi scoprire la contraffazione.
Il Tribunale ha delineato i profili di responsabilità delle parti coinvolte. In primo luogo, ha riconosciuto la responsabilità della banca negoziatrice, sottolineando come l'aver fornito una conferma sulla validità dell'assegno, seppur a seguito di una prassi informale come la "bene emissione", configuri un obbligo di diligenza professionale. La banca, in quanto intermediario qualificato, avrebbe dovuto adottare tutte le cautele necessarie per verificare l'autenticità del titolo, non potendosi limitare a una mera verifica telefonica.
Parallelamente, il Tribunale ha valutato la condotta della banca emittente, accertando che quest'ultima aveva posto in essere misure di sicurezza adeguate per contrastare le frodi, segnalando al sistema interbancario l'utilizzo di assegni contraffatti a proprio nome e avvisando la clientela tramite il proprio sito web.
Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto un concorso di colpa del soggetto danneggiato, il quale aveva incautamente concluso l'affare con una persona sconosciuta, senza accertarne l'identità e senza attendere la conferma definitiva dell'incasso dell'assegno.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ripartito la responsabilità del danno, quantificato nell'importo dell'assegno, attribuendo l'80% della responsabilità alla banca negoziatrice e il restante 20% al soggetto danneggiato. La banca negoziatrice è stata quindi condannata a risarcire il danno nella misura stabilita, oltre alle spese di lite. La domanda nei confronti della banca emittente è stata invece rigettata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.