TRIBUNALE DI COMO
Sentenza n. 640/2024 del 05-06-2024
principi giuridici
La nullità parziale di clausole contenute in un contratto di fideiussione, coincidenti con quelle oggetto di intesa restrittiva della concorrenza accertata dall'###, non determina l'invalidità totale del contratto, salvo che la parte interessata dimostri che le clausole colpite da nullità non abbiano un'esistenza autonoma e che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole.
In tema di fideiussione, la riproduzione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, pur rendendo la disciplina più gravosa per il garante, non determina la nullità totale del contratto qualora il fideiussore (socio della società debitrice principale) non dimostri che non avrebbe prestato la garanzia in assenza di tali clausole, essendo portatore di un interesse economico al finanziamento bancario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità Parziale di Fideiussione Omnibus e Valutazione dell'Interdipendenza Contrattuale
La pronuncia in commento affronta la complessa questione della nullità di una fideiussione omnibus, sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. La vicenda trae origine da un'ingiunzione di pagamento ottenuta da una società finanziaria nei confronti di due soggetti, in qualità di fideiussori di una società poi fallita. Gli opponenti contestavano la validità delle fideiussioni, eccependo la loro nullità, in via principale totale e in via subordinata parziale, per violazione della normativa antitrust.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, ha esaminato la questione della nullità parziale delle clausole fideiussorie derivanti da intese restrittive della concorrenza, con particolare riferimento a quelle standardizzate dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Il giudice ha riconosciuto la natura di prova privilegiata del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che accerta l'esistenza di intese anticoncorrenziali, sottolineando come la coincidenza tra le clausole contrattuali e il testo espressivo della vietata intesa restrittiva sia dirimente ai fini della valutazione di nullità.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la declaratoria di nullità parziale delle clausole non comporta automaticamente la nullità totale della fideiussione. Richiamando il principio di conservazione del negozio giuridico, il giudice ha affermato che l'estensione della nullità all'intero contratto costituisce un'eccezione che deve essere provata dalla parte interessata, dimostrando l'interdipendenza tra la clausola nulla e il resto del contratto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella specifica clausola.
Nel caso di specie, gli opponenti sostenevano che la banca non avrebbe mai accettato fideiussioni prive delle clausole protettive ritenute nulle, data la situazione di difficoltà finanziaria del debitore principale. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che le prove testimoniali offerte dagli opponenti non fossero sufficienti a dimostrare tale interdipendenza. In particolare, il giudice ha evidenziato la genericità della formulazione del capitolo di prova testimoniale più rilevante e l'incongruenza temporale tra la stipulazione della fideiussione e la successiva richiesta di concordato preventivo da parte della società debitrice.
Il Tribunale ha concluso che, sebbene la prestazione della garanzia personale fosse una condizione imprescindibile per mantenere il fido, non era stato dimostrato che la presenza delle clausole sanzionate di nullità dall'autorità antitrust fosse un elemento essenziale della fideiussione, senza il quale la banca non l'avrebbe accettata. Di conseguenza, il giudice ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.