TRIBUNALE DI COMO
Sentenza n. 564/2025 del 25-06-2025
principi giuridici
La prova dell'erogazione del finanziamento non è richiesta nel caso di fideiussione a garanzia di apertura di credito in conto corrente, salvo che il fideiussore deduca l'esistenza di altri rapporti di conto corrente della debitrice principale cui la garanzia avrebbe potuto riferirsi.
L'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento antitrust della ### d'### n. 55/2005 è limitata alle fideiussioni omnibus e non si estende automaticamente alle garanzie specifiche, rilasciate in epoca successiva al provvedimento stesso, in assenza di prova di un accordo anticoncorrenziale ancora in essere all'epoca del rilascio della fideiussione specifica.
Il pagamento effettuato da un terzo non estingue l'obbligazione del fideiussore qualora quest'ultimo abbia garantito l'obbligazione derivante da un'apertura di credito concessa ad un soggetto diverso dal solvens, rimasta insoluta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Validità della Fideiussione e Onere Probatorio nel Contenzioso Bancario
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di recupero crediti, cessionaria di un credito originariamente vantato da un istituto bancario nei confronti di una società fallita, in virtù di una fideiussione prestata da un soggetto terzo.
L'opponente, garante, contestava la legittimazione attiva della cessionaria, la mancata prova dell'erogazione del finanziamento garantito, la scadenza della fideiussione, la decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e, infine, l'estinzione del credito per adempimento da parte di un terzo.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo provata la cessione del credito sulla base della documentazione prodotta dalla cessionaria, tra cui l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'annotazione al registro delle imprese. Quanto alla prova dell'erogazione del finanziamento, il giudice ha osservato che, trattandosi di apertura di credito in conto corrente, non era necessaria una prova specifica dell'erogazione, non avendo il fideiussore dedotto l'esistenza di altri rapporti di conto corrente della debitrice principale.
Relativamente alla presunta scadenza della fideiussione e alla decadenza ex art. 1957 c.c., il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità parziale della clausola che deroga all'art. 1957 c.c., basata sull'efficacia di prova privilegiata del provvedimento antitrust della Banca d'Italia n. 55/2005. Il giudice ha precisato che tale provvedimento si riferisce alle fideiussioni omnibus, mentre nel caso di specie si trattava di una garanzia specifica. Inoltre, l'indagine della Banca d'Italia era stata svolta nel 2004 e la sua efficacia non poteva estendersi automaticamente alla fideiussione in questione, rilasciata nel 2016. Il Tribunale ha rilevato che l'opposta non aveva soddisfatto l'onere di produrre copie di fideiussioni specifiche coeve rilasciate da istituti di credito.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione di estinzione del credito per adempimento da parte di un terzo, osservando che l'opponente aveva garantito l'obbligazione derivante dall'apertura di credito concessa alla società fallita, rimasta insoluta, e non l'adempimento delle obbligazioni di un'altra società.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.