TRIBUNALE DI COSENZA
Sentenza n. 55/2018 del 10-01-2018
principi giuridici
In difetto di allegazione e prova del pagamento, è inammissibile la domanda di ripetizione d'indebito proposta dal correntista e dai suoi fideiussori, salva ed impregiudicata, in pendenza del rapporto, l'indagine peritale ai fini dell'accertamento del saldo.
La pattuizione di interessi ultralegali in forma scritta, con riferimento ad un parametro prescelto dalle parti, esclude la nullità della relativa clausola e della conseguente applicazione dei saggi di interesse, in quanto osservati i requisiti di cui agli artt. 1346 c.c. e 1284, comma 3, c.c.
La previsione contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, con specifica approvazione scritta del legale rappresentante della società correntista, stipulata successivamente all'entrata in vigore della delibera ###, non integra alcuna nullità per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.
È valida la clausola di commissione di massimo scoperto, sia qualora conteggiata sull'intera somma messa a disposizione dalla banca, sia qualora calcolata sull'ammontare massimo dello scoperto concretamente utilizzato, in quanto remunerazione correlata all'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente il massimo importo affidato o al rischio crescente assunto dalla banca in proporzione all'ammontare massimo dell'utilizzo concreto del credito.
La domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e morale, richiede la prova certa e concreta del danno, del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte, non potendo la liquidazione equitativa surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Azione di ripetizione di indebito e accertamento del saldo di conto corrente: condizioni e limiti
La pronuncia in esame affronta una controversia in materia bancaria, originata da un'azione promossa da una società e dai suoi fideiussori nei confronti di un istituto di credito. Gli attori contestavano l'applicazione di interessi ultralegali e usurari, spese non pattuite e capitalizzazione trimestrale degli interessi su un conto corrente e su conti anticipi collegati, chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente percepite e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato la questione della ripetibilità delle somme addebitate in conto corrente. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato che la mera annotazione in conto di una posta non costituisce di per sé un pagamento, ma un incremento del debito o una riduzione del credito disponibile. Pertanto, l'azione di ripetizione di indebito presuppone l'esistenza di un effettivo pagamento, inteso come spostamento patrimoniale in favore della banca. Nel caso di specie, non essendo stato allegato il pagamento (chiusura del conto corrente), il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione, pur ammettendo l'indagine peritale ai fini dell'accertamento del saldo.
Nel merito, il giudice ha analizzato le singole contestazioni sollevate dagli attori. Quanto ai tassi di interesse, ha rilevato che il contratto di conto corrente conteneva la specifica determinazione del tasso debitore, escludendo la nullità della relativa clausola. In relazione all'usurarietà, la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) aveva accertato che i tassi applicati erano sempre inferiori alla soglia di legge.
Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, il Tribunale ha evidenziato che il contratto, stipulato successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR, prevedeva espressamente la medesima periodicità trimestrale per il conteggio degli interessi a debito e a credito, con specifica approvazione scritta del legale rappresentante della società correntista, escludendo la violazione del divieto di anatocismo.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, il giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ne riconosce la validità causale, in quanto remunerazione per la messa a disposizione dei fondi. Nel caso di specie, il contratto determinava la misura della commissione, rendendo valida la pattuizione. Infine, il Tribunale ha rilevato che il contratto indicava specificamente i diversi giorni di valuta per le operazioni, escludendo violazioni in materia bancaria.
Sulla base delle risultanze della CTU, che aveva ricalcolato il saldo del conto corrente applicando gli interessi convenzionali, le commissioni di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale previsti in contratto, senza riscontrare addebiti da stornare, il Tribunale ha rigettato anche la domanda di accertamento del corretto saldo.
Infine, è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni, non essendo stata configurata una condotta illegittima della banca e non essendo stata fornita la prova di un concreto pregiudizio subito dagli attori. Il Tribunale ha ribadito che la liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell'esistenza del danno e l'impossibilità di determinarne il preciso ammontare.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.