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TRIBUNALE DI COSENZA

Sentenza n. 722/2021 del 29-03-2021

principi giuridici

La riproposizione, in un giudizio, di una domanda identica ad altra già decisa con sentenza passata in giudicato è inammissibile per contrasto con il principio del ne bis in idem.

Nel giudizio possessorio, l'azione di reintegrazione richiede la prova dell'esistenza del possesso al momento dello spoglio, gravando sull'attore l'onere di dimostrare l'esercizio di fatto del possesso, ovvero la relazione materiale con la cosa.

In caso di soccombenza processuale connotata da colpa grave nell'aver omesso di osservare la minima diligenza nella preliminare verifica dei presupposti necessari per la proposizione della domanda giudiziale, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a titolo di sanzione per l'abuso del diritto di azione o di difesa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Occupazione Abusiva di Terreno: Rilevanza del Giudicato e Abuso del Processo


Una recente pronuncia del Tribunale di Cosenza ha affrontato una controversia relativa all'occupazione senza titolo di un'area di terreno, evidenziando l'importanza del principio del giudicato e sanzionando l'abuso del processo.
La vicenda trae origine da un'azione promossa dai proprietari di un terreno, i quali lamentavano l'occupazione abusiva di una porzione del loro fondo da parte di alcuni soggetti che vi avevano realizzato un manufatto adibito a pollaio. Gli occupanti, costituitisi in giudizio, avevano contestato la pretesa dei proprietari, eccependo l'intervenuto acquisto per usucapione dell'area in questione e chiedendo, in via riconvenzionale, di essere reintegrati nel possesso di un passaggio che asserivano essere stato illegittimamente ostruito dai proprietari del fondo.
Il Tribunale, esaminando la documentazione prodotta, ha accertato che i proprietari avevano validamente acquistato la proprietà del terreno. Un elemento cruciale nella decisione è stato il rilievo che, in precedenza, un altro giudizio tra le stesse parti si era concluso con una sentenza passata in giudicato che aveva rigettato la domanda di usucapione avanzata dagli occupanti relativamente alla medesima area. In virtù del principio del ne bis in idem, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la riproposizione della domanda di usucapione, ritenendo preclusa la possibilità di sottoporre nuovamente la stessa questione al vaglio del giudice.
Quanto alla domanda riconvenzionale di reintegrazione nel possesso, il Tribunale l'ha rigettata per mancanza di prova dell'esercizio di fatto del possesso del passaggio da parte degli occupanti. Le testimonianze raccolte non avevano infatti dimostrato che gli occupanti avessero mai utilizzato il passaggio in questione per accedere alla loro proprietà.
Pur rigettando la domanda di risarcimento danni avanzata dai proprietari per mancanza di allegazione e prova dei pregiudizi subiti, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, che sanziona l'abuso del processo. Il giudice ha evidenziato la temerarietà dell'iniziativa processuale degli occupanti, i quali, pur consapevoli dell'infondatezza delle loro pretese, avevano riproposto una domanda già rigettata con sentenza passata in giudicato, aggravando il contenzioso e ostacolando la ragionevole durata del processo. In considerazione di ciò, il Tribunale ha condannato gli occupanti al pagamento, in favore dei proprietari, di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione per l'abuso del processo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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