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TRIBUNALE DI COSENZA

Sentenza n. 1159/2022 del 14-06-2022

principi giuridici

In sede di opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva, pur non investendo direttamente i motivi di opposizione, deve essere compiuto d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, previa attivazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.

Il decreto di liquidazione dei compensi al c.t.u., emesso ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 115/2002, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. ed è suscettibile di acquisire valore di cosa giudicata se non tempestivamente impugnato.

Il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., nella parte in cui pone il medesimo a carico di entrambe le parti o di una di loro, non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite operata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che regola il diverso rapporto tra vincitore e soccombente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Decreto di Liquidazione del CTU: Titolo Esecutivo Valido e Azionabile


La pronuncia in commento affronta la questione della validità del decreto di liquidazione del compenso al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) quale titolo esecutivo, e la sua azionabilità nei confronti della parte obbligata al pagamento.
La vicenda trae origine da un'opposizione a precetto. Una professionista aveva intimato il pagamento di una somma, in forza di un decreto di liquidazione emesso a suo favore quale CTU in un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). La parte intimata si opponeva, contestando la mancata preventiva messa in mora e l'omessa attivazione della procedura di negoziazione assistita. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, dichiarando la nullità del precetto per mancanza di un valido titolo esecutivo, ritenendo che il provvedimento emesso in sede di ATP non avesse natura giurisdizionale.
La professionista appellava la sentenza, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) e ribadendo la natura di titolo esecutivo del decreto di liquidazione. L'appellata contestava la fondatezza dell'appello, sostenendo che il Giudice di prime cure avesse correttamente rilevato d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello. I giudici hanno affermato che, sebbene il giudice possa valutare d'ufficio l'esistenza di un valido titolo esecutivo, avrebbe dovuto previamente sottoporre la questione al contraddittorio delle parti. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto erronea la decisione del Giudice di Pace, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di liquidazione del compenso al CTU ha natura giudiziale e acquisisce valore di cosa giudicata se non tempestivamente impugnato. Il decreto di liquidazione, emesso ai sensi dell'art. 168 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (DPR 115/2002), costituisce valido titolo esecutivo e, in mancanza di opposizione, diviene definitivo. Pertanto, la professionista aveva legittimamente agito per il recupero del proprio compenso.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto della professionista a ricevere il pagamento della somma dovuta, seppur parzialmente corrisposta in corso di causa, condannando la debitrice al pagamento della somma residua, comprensiva degli interessi moratori maturati. È stata invece rigettata la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.), non ravvisandosi gli elementi soggettivi richiesti dalla norma. Infine, il Tribunale ha provveduto alla regolamentazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, compensandole parzialmente in ragione del pagamento parziale avvenuto in corso di causa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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