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TRIBUNALE DI COSENZA

Sentenza n. 1217/2022 del 20-06-2022

principi giuridici

Nei contratti di finanziamento, la circostanza che un contratto sia assistito da garanzia prestata da un fondo non preclude al mutuante la richiesta di ulteriori garanzie personali, non configurandosi, in tal caso, una violazione del canone di buona fede tale da determinare la nullità della fideiussione prestata.

In tema di accertamento dell'usurarietà degli interessi, la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non rientra nel calcolo del tasso soglia, trattandosi di costo eventuale, dipendente dalla scelta del mutuatario di recedere anticipatamente dal contratto.

L'errata indicazione del T.A.E.G. in un contratto di finanziamento non incide sulla validità del contratto stesso, potendo al più configurare una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione a tutela del contraente debole, suscettibile di dar luogo a tutela risarcitoria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Validità delle Fideiussioni e Onere della Prova


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una società a responsabilità limitata, in qualità di debitrice principale, e da due persone fisiche, in qualità di fideiussori, avverso un istituto di credito per il pagamento di una somma ingente derivante da due contratti di finanziamento. Gli opponenti contestavano la validità delle fideiussioni prestate, eccependo, tra l'altro, la loro conformità a uno schema contrattuale ritenuto anticoncorrenziale, l'estinzione della garanzia per decorrenza dei termini, la violazione di normative specifiche in materia di garanzie, la nullità per indeterminatezza e l'erroneità del saldo debitorio per applicazione di interessi usurari.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondate tutte le eccezioni sollevate. In particolare, il giudice ha evidenziato che le garanzie prestate non erano redatte su modelli conformi allo schema ### sanzionato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rendendo irrilevante il richiamo alla giurisprudenza in materia. Inoltre, è stato sottolineato che, anche qualora si fossero riscontrate clausole nulle, l'onere di provare la decisività di tali clausole ai fini della conclusione del contratto gravava sugli opponenti, onere non assolto nel caso specifico.
Il Tribunale ha altresì respinto le altre eccezioni, affermando che la presenza di una garanzia prestata da un fondo non precludeva la richiesta di ulteriori garanzie personali, che la disciplina relativa alla decadenza del creditore dall'azione verso il fideiussore era derogabile per volontà delle parti, come avvenuto nel caso di specie, e che le contestazioni relative alla quantificazione del credito e all'applicazione di interessi usurari erano generiche e non supportate da adeguata prova.
Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che l'istituto di credito aveva incassato una somma significativa a seguito dell'escussione di una diversa garanzia relativa a uno dei finanziamenti oggetto di causa. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo è stato revocato e gli opponenti sono stati condannati al pagamento della somma residua, inferiore a quella originariamente ingiunta. Le spese di lite sono state poste a carico degli opponenti, in ragione della loro sostanziale soccombenza, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo dovuta all'escussione di altra garanzia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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