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TRIBUNALE DI COSENZA

Sentenza n. 1681/2023 del 18-10-2023

principi giuridici

In caso di morte dell'affittuario non coltivatore diretto, il contratto di affitto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale.

Il danno da occupazione illegittima di un fondo, conseguente allo scioglimento del contratto di affitto per decesso dell'affittuario e mancato subentro degli eredi, è commisurato al valore locativo del bene, tenuto conto della precedente vicenda di affitto e della correlativa mancata percezione del canone di locazione, in assenza di prova di un diverso e maggiore danno derivante dal mancato sfruttamento diretto del terreno.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Scioglimento del Contratto Agrario per Mancanza dei Requisiti di Erede Coltivatore Diretto


La sentenza in commento affronta una controversia agraria relativa alla risoluzione di un contratto di affitto di un terreno agricolo. Il ricorrente, proprietario del fondo, ha adito il Tribunale Specializzato Agrario chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di affitto a seguito del decesso dell'affittuario originario, avvenuto nel 2018. La domanda si fondava sull'assunto che l'erede di quest'ultimo, il resistente, non possedesse i requisiti previsti dall'articolo 49, ultimo comma, della Legge n. 203/1982 per subentrare nel contratto, ovvero non esercitasse l'attività agricola in qualità di coltivatore diretto o imprenditore a titolo principale.
Il resistente si è opposto alla domanda, eccependo preliminarmente la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione di un procedimento pendente in Cassazione relativo alla natura demaniale del terreno. Nel merito, ha sostenuto che l'articolo 49 della Legge n. 203/1982 si applicasse solo in caso di affitto con conduttore coltivatore diretto, mentre nel caso di specie si sarebbe dovuta applicare la disciplina generale del Codice Civile, che prevedeva la necessità di una disdetta nel termine stabilito. In via riconvenzionale, ha chiesto un equo indennizzo in caso di accoglimento della domanda di risoluzione.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di sospensione del giudizio, in quanto il procedimento pregiudiziale era stato definito con sentenza della Cassazione che accertava l'insussistenza di usi civici sul fondo. Ha altresì ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, in quanto fondata su documenti tardivamente prodotti in giudizio.
Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda del ricorrente, rilevando che il resistente non aveva confutato l'allegazione del ricorrente circa il mancato svolgimento dell'attività di coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Ha quindi dichiarato lo scioglimento del contratto alla fine dell'annata agraria in corso alla data del decesso dell'affittuario originario, condannando il resistente al rilascio del fondo.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del resistente relativa all'indennizzo, in quanto non proposta nelle forme previste dall'articolo 418 del Codice di Procedura Civile. Ha invece accolto la domanda del ricorrente di risarcimento del danno per il mancato godimento del fondo, quantificandolo nel valore locativo del bene, commisurato al canone di affitto. Ha quindi condannato il resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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