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TRIBUNALE DI COSENZA

Sentenza n. 1679/2024 del 27-07-2024

principi giuridici

In tema di finanziamenti assistiti da garanzia diretta ex lege n. 662/1996, la facoltà della banca di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. o dell'art. 1353 c.c., e di richiedere l'immediato pagamento del capitale residuo, può essere esercitata non solo in caso di inadempimento del cliente rispetto alle obbligazioni di rimborso, ma anche in presenza di situazioni pregiudizievoli tali da compromettere la solvibilità del debitore, qualora tale facoltà sia prevista da apposita clausola contrattuale specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e trasfusa nelle disposizioni operative del ### di ### rese disponibili sul sito istituzionale.

La genericità delle allegazioni relative alla nullità della fideiussione per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 preclude qualsiasi accertamento sul punto, qualora sia allegato un contratto di fideiussione specifica sottoscritto dal fideiussore a garanzia del finanziamento controverso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a cartella esattoriale: la validità della garanzia e i limiti all'eccezione di nullità per intese anticoncorrenziali


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a una cartella esattoriale promossa da un soggetto che aveva prestato fideiussione a garanzia di un finanziamento concesso a una società. La cartella, emessa a seguito di surroga del ### delle ### (MCC) nei diritti della banca finanziatrice dopo l'escussione della garanzia, veniva contestata dal fideiussore, il quale ne chiedeva l'annullamento.
L'opponente fondava la propria azione su due principali motivi. In primo luogo, contestava la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della garanzia, sostenendo che la società beneficiaria del finanziamento non fosse inadempiente al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine. In secondo luogo, eccepiva la nullità della fideiussione per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, richiamando la giurisprudenza in materia di fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI.
Il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione. Quanto al primo motivo, il giudice ha rilevato che, sebbene la società fosse in regola con il pagamento delle rate relative al finanziamento garantito dalla fideiussione, la stessa versava in una situazione di grave difficoltà finanziaria, risultando inadempiente rispetto ad altre linee di credito concesse dalla medesima banca e segnalata in ###. Tale situazione, unitamente alla presenza di una clausola contrattuale che consentiva alla banca di risolvere il contratto in caso di fatti pregiudizievoli per il debitore, giustificava la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e l'attivazione della garanzia. Il Tribunale ha inoltre accertato il rispetto delle procedure previste per il recupero delle agevolazioni, escludendo qualsiasi violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della banca.
In merito all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il Tribunale l'ha ritenuta inammissibile per genericità delle allegazioni. Il giudice ha infatti evidenziato che l'opponente non aveva fornito elementi specifici a sostegno della pretesa nullità, limitandosi a richiamare genericamente la giurisprudenza in materia di fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie era stato prodotto un contratto di fideiussione specifica, sottoscritto dal fideiussore a garanzia del finanziamento controverso.
La sentenza si segnala per la rigorosa applicazione dei principi in materia di onere della prova e per la puntuale ricostruzione dei fatti di causa. Il Tribunale ha infatti respinto le contestazioni del fideiussore, basate su mere allegazioni e non supportate da adeguati elementi probatori. La pronuncia ribadisce inoltre l'importanza di una specifica e puntuale allegazione dei fatti a fondamento dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, non essendo sufficiente il mero richiamo alla giurisprudenza in materia di fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI.
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testo integrale


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