TRIBUNALE DI COSENZA
Sentenza n. 1680/2025 del 07-11-2025
principi giuridici
L'attore che agisce per la restituzione di somme date a mutuo è gravato dell'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non solo l'avvenuta consegna, ma anche il titolo giuridico da cui deriva l'obbligo di restituzione, non potendosi desumere l'esistenza del mutuo dalla mera consegna di assegni o somme di denaro, qualora l'"accipiens", pur ammettendo la ricezione, contesti il titolo posto a fondamento della pretesa restitutoria.
L'azione generale di arricchimento senza causa, di cui all'art. 2041 c.c., non è esperibile qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
testo integrale
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sintesi e commento
Controversia sulla Restituzione di Somme tra Fratelli: Analisi della Pronuncia del Tribunale
La pronuncia in esame trae origine da una disputa tra due fratelli in merito alla restituzione di una somma di denaro. L'attore ha adito il Tribunale chiedendo la condanna della sorella alla restituzione di una somma, originariamente quantificata in un importo, poi ridotto nel corso del giudizio, che assumeva essere stata erogata a titolo di prestito infruttifero. In via subordinata, l'attore ha invocato l'istituto dell'ingiustificato arricchimento, sostenendo che la sorella si fosse indebitamente avvantaggiata delle somme ricevute.
La convenuta si è difesa contestando la sussistenza di un contratto di mutuo e fornendo una diversa ricostruzione dei fatti. Ha sostenuto che i versamenti ricevuti dal fratello non costituivano un prestito, bensì l'adempimento di un accordo familiare più ampio, legato alla compravendita di un immobile precedentemente donato ai fratelli dai genitori. La convenuta ha affermato che il prezzo di vendita dell'immobile era stato volutamente sottostimato e che i versamenti periodici effettuati dal fratello erano destinati a compensare tale differenza, garantendo il sostentamento dei genitori, in precarie condizioni economiche.
Il Tribunale, esaminando le prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del giudizio, ha rigettato sia la domanda principale di restituzione per mutuo, sia quella subordinata di ingiustificato arricchimento.
Il Giudice ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di richiesta di restituzione di somme date a mutuo, l'attore deve provare non solo l'avvenuta consegna del denaro, ma anche il titolo giuridico che fonda l'obbligo di restituzione. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse fornito una prova sufficiente dell'esistenza di un contratto di mutuo, considerando che i versamenti effettuati potevano essere giustificati da altre ragioni, come sostenuto dalla convenuta.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato la documentazione relativa alla compravendita dell'immobile, la quale indicava che una parte del prezzo era stata pagata mediante la cessione di un credito vantato dall'acquirente nei confronti della sorella. Tale circostanza, unitamente alle testimonianze raccolte, ha indotto il Giudice a ritenere verosimile l'esistenza di un accordo familiare in base al quale i versamenti periodici effettuati dall'attore costituivano una forma di compensazione per la sottostima del prezzo di vendita dell'immobile e un contributo al sostentamento dei genitori.
Quanto all'azione di ingiustificato arricchimento, il Tribunale ha rilevato che, in presenza di una causa giustificativa dei versamenti (l'accordo familiare e la finalità di sostentamento dei genitori), non si poteva configurare un arricchimento indebito da parte della convenuta.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dei rapporti familiari esistenti, della peculiarità della vicenda e delle ragioni della decisione.