TRIBUNALE DI CREMONA
Sentenza n. 207/2022 del 19-04-2022
principi giuridici
Integra atto emulativo, ai sensi dell'art. 833 c.c., il posizionamento di una cassetta postale in prossimità del meccanismo di apertura di un cancello, tale da ostacolarne l'utilizzo, qualora tale collocazione non risponda ad alcuna utilità per il proprietario del bene su cui insiste la cassetta.
Integra atto emulativo, ai sensi dell'art. 833 c.c., l'installazione di una telecamera di videosorveglianza con inquadratura diretta sulla proprietà del vicino, in assenza di ragioni di sicurezza che la giustifichino, determinando una lesione della riservatezza.
Integra atto emulativo, ai sensi dell'art. 833 c.c., la modifica della posizione di uno scarico di acque meteoriche, qualora tale spostamento determini un disagio per il proprietario del fondo confinante e non risponda ad un apprezzabile interesse del proprietario del fondo dal quale le acque defluiscono.
Integra atto emulativo, ai sensi dell'art. 833 c.c., la riduzione dell'apertura di un cancello carraio, in assenza di un apprezzabile interesse del proprietario del bene e con conseguente disagio per il titolare del diritto di passaggio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Atti Emulativi e Limiti al Diritto di Proprietà: Analisi di una Sentenza
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa all'art. 833 del codice civile, norma che vieta al proprietario di compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri. La vicenda trae origine da una serie di comportamenti posti in essere dalla proprietaria di un cortile gravato da servitù di passaggio a favore dei proprietari di fondi limitrofi. Questi ultimi lamentavano una serie di condotte, ritenute emulative, volte a rendere più difficoltoso l'esercizio del loro diritto di passaggio.
Nel caso specifico, gli attori contestavano il posizionamento di bidoni dell'immondizia, il parcheggio di un'autovettura, l'installazione di una cassetta della posta, l'orientamento di telecamere di videosorveglianza, la modifica dello scarico di un canale di gronda, la collocazione di vasi di piante e la limitazione dell'apertura di un cancello carraio.
Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi generali in materia di atti emulativi, ha analizzato singolarmente le condotte contestate. Per accertare la sussistenza di un atto emulativo, il giudice ha verificato la presenza di tre elementi: il danno o molestia arrecati al vicino, l'assenza di utilità per il proprietario e l'intenzione di nuocere.
Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande degli attori. In particolare, ha ritenuto emulativo il posizionamento della cassetta della posta in una posizione tale da rendere difficoltosa l'apertura del cancello, l'orientamento di una telecamera verso la proprietà di uno degli attori, la modifica dello scarico del canale di gronda che riversava l'acqua sul passaggio pedonale e la limitazione dell'apertura del cancello carraio. Per queste condotte, il giudice ha ordinato alla convenuta di rimuovere la cassetta della posta, di coprire o riorientare la telecamera, di ripristinare lo scarico del canale di gronda nella posizione originaria e di ripristinare la completa apertura del cancello carraio.
Al contrario, il Tribunale ha respinto le doglianze relative al posizionamento dei bidoni dell'immondizia e al parcheggio dell'autovettura, non ravvisando in tali condotte un effettivo pregiudizio per gli attori né un intento emulativo. Quanto alla collocazione dei vasi di piante, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori, in quanto l'area interessata non era di loro proprietà. Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, ritenendo che non sussistesse il necessario collegamento con le domande principali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.