TRIBUNALE DI CROTONE
Sentenza n. 476/2022 del 25-05-2022
principi giuridici
In tema di garanzia convenzionale per vizi di autovettura usata, qualora il malfunzionamento del veicolo si verifichi nell'arco temporale coperto dal contratto di garanzia e sia dipeso da un guasto meccanico non riconducibile all'usura del mezzo e riguardante una componente per la quale non è prevista alcuna manutenzione, sussiste il diritto del compratore all'indennizzo delle spese necessarie per la riparazione del guasto.
In tema di garanzia convenzionale per vizi di autovettura usata, la circostanza che i controlli di manutenzione siano stati effettuati ad un chilometraggio più consistente di quello programmato non assume rilevanza qualora l'avaria subita dall'autoveicolo abbia riguardato un pezzo non soggetto ad avaria d'uso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Garanzia Convenzionale e Vizi Occulti: Operatività della Polizza Assicurativa e Responsabilità del Venditore
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla responsabilità contrattuale derivante da un contratto di garanzia convenzionale stipulato contestualmente all'acquisto di un'autovettura usata. La vicenda trae origine dal guasto improvviso del veicolo, verificatosi a distanza di circa un anno e otto mesi dall'acquisto, e dalla conseguente richiesta di risarcimento danni avanzata dall'acquirente nei confronti del venditore.
Nel caso specifico, l'acquirente aveva acquistato un'autovettura usata da una concessionaria, stipulando contestualmente un contratto di garanzia convenzionale che estendeva la garanzia legale di conformità da dodici a ventiquattro mesi. Successivamente, a seguito di un guasto alla pompa di iniezione, l'acquirente aveva richiesto l'intervento in garanzia, vedendosi opporre un rifiuto da parte del venditore.
Il Tribunale, investito della questione, ha accertato che il guasto si era verificato nel periodo di validità della garanzia convenzionale e che non era riconducibile alla normale usura del veicolo. In particolare, l'ausiliario tecnico nominato dal giudice ha escluso che il malfunzionamento fosse dovuto all'usura, evidenziando che la pompa di iniezione non necessita di manutenzione periodica e che la sua durata media è significativamente superiore al chilometraggio percorso dall'autovettura.
Sulla base di tali accertamenti, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda dell'acquirente, condannando la società terza chiamata in causa, in quanto garante, al risarcimento dei danni subiti, quantificati nelle spese necessarie per la riparazione del guasto. Il giudice ha motivato la decisione evidenziando l'operatività della polizza assicurativa stipulata tra il venditore e la società terza chiamata, volta a coprire i guasti meccanici ed elettrici dei veicoli usati venduti dalla concessionaria.
Il Tribunale ha inoltre respinto le eccezioni sollevate dalla società terza chiamata, rilevando che il guasto non rientrava tra le esclusioni previste dalla polizza e che l'autovettura era stata sottoposta a regolari controlli di manutenzione. A tal proposito, il giudice ha precisato che l'avaria subita dall'autoveicolo ha riguardato un pezzo che non era soggetto ad avaria d'uso e pertanto la situazione non sarebbe cambiata ove non fossero stati eseguiti regolari controlli, che comunque furono eseguiti.
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