TRIBUNALE DI CROTONE
Sentenza n. 556/2022 del 21-06-2022
principi giuridici
L'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, omologato ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, i quali rimangono tenuti al versamento dell'intero.
La nullità delle clausole anticoncorrenziali contenute in un contratto di fideiussione redatto su modello standard ABI non comporta la nullità dell'intero contratto, ai sensi dell'art. 1419 c.c., qualora l'assetto degli interessi in gioco non risulti compromesso dalla pronuncia di nullità parziale, con onere per la parte opponente di specificare analiticamente l'impatto delle clausole asseritamente nulle sull'assetto contrattuale.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'onere probatorio gravante sull'opponente di contestare specificamente i fatti costitutivi della pretesa creditoria, indicando le ragioni per le quali il credito ingiunto sarebbe non dovuto o eccessivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Sovraindebitamento: Effetti sui Coobbligati e Validità delle Fideiussioni
La pronuncia del Tribunale di Crotone affronta una complessa vicenda legata all'opposizione a un decreto ingiuntivo, originato da un debito derivante da un contratto di mutuo fondiario ipotecario. La particolarità del caso risiede nell'intervenuta ammissione del debitore principale a una procedura di sovraindebitamento e nelle contestazioni sollevate dai garanti in merito alla validità delle fideiussioni prestate.
La società opponente, garante del mutuo, contestava la legittimità del decreto ingiuntivo, sostenendo che, in virtù dell'accordo di composizione del sovraindebitamento omologato dal Tribunale di Cosenza, il creditore non avrebbe potuto agire nei confronti dei garanti prima di aver verificato l'inadempimento delle condizioni di pagamento concordate con il debitore principale. Ulteriori opposizioni al decreto ingiuntivo sono state presentate da altri soggetti garanti, eccependo la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, la decadenza del creditore dai termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, l'incertezza del credito a seguito dei pagamenti parziali effettuati nell'ambito dell'accordo di composizione, nonché l'esistenza di pratiche usurarie e anatocistiche nel contratto di mutuo.
Il Tribunale ha rigettato le opposizioni, richiamando il principio di diritto secondo cui la procedura di sovraindebitamento non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, i quali rimangono tenuti al versamento dell'intero debito. Il giudice ha evidenziato che l'art. 11, comma 3, della legge n. 3/2012 sancisce espressamente la neutralità degli effetti della procedura concorsuale nei confronti di tali soggetti, preservando integralmente le pretese creditorie.
Quanto alla contestata nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, il Tribunale ha rilevato la genericità delle contestazioni, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l'accertamento da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) della contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello. In applicazione dell'art. 1419 del codice civile, la nullità delle clausole anticoncorrenziali non si estende all'intero contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale. Nel caso di specie, gli opponenti non avevano specificato l'impatto delle clausole asseritamente nulle sull'assetto contrattuale, rendendo inammissibile l'eccezione.
Infine, il Tribunale ha ritenuto inammissibili le contestazioni relative all'usurarietà e all'illegittimità delle clausole contrattuali, in quanto i garanti avevano sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, precludendo ogni possibilità di contestazione in ordine alla somma reclamata. Il giudice ha altresì escluso la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione dell'esatta consistenza del credito, in quanto la parte opponente non aveva assolto all'onere di allegazione e di contestazione specifica dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.