blog dirittopratico

3.910.503
documenti generati

v5.880
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI CROTONE

Sentenza n. 556/2022 del 21-06-2022

principi giuridici

L'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, omologato ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, i quali rimangono tenuti al versamento dell'intero.

La nullità delle clausole anticoncorrenziali contenute in un contratto di fideiussione redatto su modello standard ABI non comporta la nullità dell'intero contratto, ai sensi dell'art. 1419 c.c., qualora l'assetto degli interessi in gioco non risulti compromesso dalla pronuncia di nullità parziale, con onere per la parte opponente di specificare analiticamente l'impatto delle clausole asseritamente nulle sull'assetto contrattuale.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'onere probatorio gravante sull'opponente di contestare specificamente i fatti costitutivi della pretesa creditoria, indicando le ragioni per le quali il credito ingiunto sarebbe non dovuto o eccessivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Sovraindebitamento: Effetti sui Coobbligati e Validità delle Fideiussioni


La pronuncia del Tribunale di Crotone affronta una complessa vicenda legata all'opposizione a un decreto ingiuntivo, originato da un debito derivante da un contratto di mutuo fondiario ipotecario. La particolarità del caso risiede nell'intervenuta ammissione del debitore principale a una procedura di sovraindebitamento e nelle contestazioni sollevate dai garanti in merito alla validità delle fideiussioni prestate.
La società opponente, garante del mutuo, contestava la legittimità del decreto ingiuntivo, sostenendo che, in virtù dell'accordo di composizione del sovraindebitamento omologato dal Tribunale di Cosenza, il creditore non avrebbe potuto agire nei confronti dei garanti prima di aver verificato l'inadempimento delle condizioni di pagamento concordate con il debitore principale. Ulteriori opposizioni al decreto ingiuntivo sono state presentate da altri soggetti garanti, eccependo la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, la decadenza del creditore dai termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, l'incertezza del credito a seguito dei pagamenti parziali effettuati nell'ambito dell'accordo di composizione, nonché l'esistenza di pratiche usurarie e anatocistiche nel contratto di mutuo.
Il Tribunale ha rigettato le opposizioni, richiamando il principio di diritto secondo cui la procedura di sovraindebitamento non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, i quali rimangono tenuti al versamento dell'intero debito. Il giudice ha evidenziato che l'art. 11, comma 3, della legge n. 3/2012 sancisce espressamente la neutralità degli effetti della procedura concorsuale nei confronti di tali soggetti, preservando integralmente le pretese creditorie.
Quanto alla contestata nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, il Tribunale ha rilevato la genericità delle contestazioni, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l'accertamento da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) della contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello. In applicazione dell'art. 1419 del codice civile, la nullità delle clausole anticoncorrenziali non si estende all'intero contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale. Nel caso di specie, gli opponenti non avevano specificato l'impatto delle clausole asseritamente nulle sull'assetto contrattuale, rendendo inammissibile l'eccezione.
Infine, il Tribunale ha ritenuto inammissibili le contestazioni relative all'usurarietà e all'illegittimità delle clausole contrattuali, in quanto i garanti avevano sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, precludendo ogni possibilità di contestazione in ordine alla somma reclamata. Il giudice ha altresì escluso la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione dell'esatta consistenza del credito, in quanto la parte opponente non aveva assolto all'onere di allegazione e di contestazione specifica dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25834 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.006 secondi in data 14 giugno 2026 (IUG:9S-2B3664) - 876 utenti online