TRIBUNALE DI CROTONE
Sentenza n. 249/2025 del 02-05-2025
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il sindacato del giudice verte sulla fondatezza della pretesa creditoria, indipendentemente dalla legittimità del decreto opposto, gravando sull'opposto l'onere di provare l'esistenza del credito.
La prova della cessione del credito può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante testimonianze o presunzioni semplici, e la disponibilità dell'originario titolo contrattuale, unitamente agli ulteriori documenti emessi o detenuti dal cedente, costituisce elemento istruttorio idoneo a comprovare il trasferimento del credito.
In tema di prescrizione del credito derivante da rapporti bancari di conto corrente, qualora non sia provata la natura solutoria delle rimesse eseguite dal cliente, il termine decennale decorre dalla data di revoca delle linee di credito e di chiusura del conto.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente una richiesta scritta di adempimento che individui il debitore, senza necessità di formule solenni o indicazione dell'importo.
Nei contratti di conto corrente bancario stipulati successivamente all'entrata in vigore della ### C.I.C.R. del 09.02.2000, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è valida se prevede identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi.
La commissione di massimo scoperto, se frutto di specifica pattuizione con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, soddisfa un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.
In tema di fideiussione, la clausola che deroga all'art. 1957 c.c. riproducendo lo schema ABI censurato dall'### è nulla, e la mancata proposizione delle istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita determina la decadenza dal diritto verso il fideiussore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Nullità Parziale della Fideiussione per Violazione della Normativa Antitrust e Decadenza del Beneficio di Escussione
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da un debitore principale e da un fideiussore, contestando la pretesa creditoria di una società bancaria derivante da un contratto di conto corrente e da un contratto di anticipo su fatture. Gli opponenti hanno sollevato diverse eccezioni, tra cui il difetto di titolarità del credito in capo alla banca, la prescrizione parziale del credito, l'illegittimità del decreto ingiuntivo, la nullità del contratto di conto anticipi per difetto di forma scritta, la nullità parziale del contratto di conto corrente per anatocismo e commissioni di massimo scoperto, e, infine, la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le diverse censure, ha rigettato l'opposizione del debitore principale, confermando l'esecutività del decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Tuttavia, ha accolto l'opposizione del fideiussore, revocando il decreto ingiuntivo limitatamente alla sua posizione.
La decisione si fonda principalmente sull'accertamento della nullità parziale del contratto di fideiussione, in particolare della clausola che derogava all'art. 1957 del codice civile, relativa al termine di decadenza per l'azione del creditore nei confronti del fideiussore. Il giudice ha rilevato che tale clausola riproduceva lo schema ABI censurato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per violazione della normativa antitrust.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che, venuta meno la validità della deroga all'art. 1957 c.c., la banca non avesse agito tempestivamente nei confronti del fideiussore, promuovendo l'azione giudiziaria oltre il termine di sei mesi dalla chiusura del conto corrente. Tale omissione ha comportato la decadenza dal diritto di agire nei confronti del garante, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
Il Tribunale ha quindi condannato il debitore principale a rifondere le spese di lite alla banca, e quest'ultima a rifondere le spese di lite al fideiussore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.