TRIBUNALE DI CROTONE
Sentenza n. 202/2026 del 03-04-2026
principi giuridici
Nel contratto di fideiussione stipulato da un consumatore, la clausola che deroga all'onere del creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., è vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo, determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del fideiussore, salvo che sia provata l'esistenza di una specifica trattativa individuale.
La qualifica di consumatore del fideiussore persona fisica deve essere valutata con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, senza considerare il contratto principale, dovendosi ritenere consumatore il fideiussore che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.
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testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione Tardiva a Decreto Ingiuntivo Accolta: Vessatorietà della Clausola di Deroga all'Articolo 1957 del Codice Civile
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione tardiva a un decreto ingiuntivo promossa da una persona fisica, garante in un contratto di finanziamento, avverso un istituto finanziario. Il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini ordinari, era stato poi posto a fondamento di un'azione esecutiva. L'opponente, venuta a conoscenza dell'esecuzione, aveva eccepito la propria qualifica di consumatore e la vessatorietà di alcune clausole contrattuali, in particolare quella derogatoria dell'articolo 1957 del codice civile, che disciplina i termini per l'azione del creditore nei confronti del fideiussore.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di tutela del consumatore e controllo officioso delle clausole abusive, ha ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva, pur limitandone l'oggetto alla verifica della vessatorietà delle clausole contrattuali.
Nel merito, il giudice ha riconosciuto la qualifica di consumatore in capo all'opponente, in quanto persona fisica che aveva prestato fideiussione per finalità estranee alla propria attività professionale. Quanto alle clausole contestate, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure relative al calcolo degli interessi e ad altre presunte limitazioni della libertà contrattuale, giudicandole generiche e non supportate da elementi specifici.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto l'eccezione di vessatorietà della clausola che derogava all'articolo 1957 del codice civile, dispensando l'istituto finanziario dall'onere di agire tempestivamente nei confronti del debitore principale. Il giudice ha evidenziato come tale clausola, in assenza di prova di una specifica trattativa individuale, determinasse un significativo squilibrio a danno del fideiussore-consumatore, privandolo della garanzia che la sua posizione non restasse indefinitamente sospesa.
Accertata la nullità della clausola derogatoria, il Tribunale ha applicato l'articolo 1957 del codice civile, verificando che l'istituto finanziario non avesse promosso le proprie istanze contro il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Constatato il mancato rispetto di tale termine, il giudice ha dichiarato la decadenza dell'istituto finanziario dalla garanzia fideiussoria e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite sono state poste a carico dell'istituto finanziario soccombente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.