TRIBUNALE DI CUNEO
Sentenza n. 293/2022 del 25-03-2022
principi giuridici
Il comproprietario che agisce per il ripristino dello status quo ante di un bene comune alterato, ai sensi dell'art. 1102 c.c., non è tenuto alla probatio diabolica tipica dell'azione di rivendica, essendo sufficiente la prova dell'esistenza del diritto di comproprietà, salvo contestazione della controparte.
L'occupazione di una porzione di bene comune che, unitamente agli altri requisiti di legge, conduca all'usucapione della stessa, eccede i limiti del godimento del comproprietario fissati dall'art. 1102 c.c.
La domanda di accertamento dell'usucapione di un diritto reale, formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., costituisce domanda nuova e, pertanto, è inammissibile, qualora non rappresenti una mera precisazione o modificazione della domanda originaria.
È inammissibile per carenza di interesse la domanda volta ad ottenere un provvedimento che non arrechi un'utilità concreta alla parte istante.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Comunione e Limiti all'Uso della Cosa Comune: Un Caso di Ripristino dello Status Quo Ante
Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Cuneo ha affrontato una controversia relativa ai limiti dell'uso della cosa comune, in particolare di un cortile, e le conseguenze derivanti da opere che, secondo una delle parti, avrebbero alterato lo stato dei luoghi e leso il suo diritto di comproprietà.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da una comproprietaria di un cortile indiviso contro altri comproprietari, accusati di aver realizzato diverse opere che avrebbero alterato lo stato dei luoghi, violando il suo diritto dominicale. L'attrice chiedeva il ripristino della situazione preesistente e il risarcimento dei danni. I convenuti, dal canto loro, contestavano le pretese attoree ed eccepivano di aver usucapito il diritto a mantenere una recinzione posta a delimitazione del loro fondo, incorporante una porzione del cortile comune.
Il Tribunale, inquadrando l'azione promossa come azione ripristinatoria ex art. 1102 c.c., ha ricordato che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In tale contesto, l'onere della prova grava su chi lamenta l'alterazione del bene comune o la compromissione del proprio diritto al pari uso.
Nel caso specifico, il Tribunale ha esaminato le diverse condotte contestate all'attrice, tra cui la realizzazione di una recinzione che inglobava parte del cortile comune. A tal proposito, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti, ritenendo che non fosse stata fornita la prova di un possesso continuo, pacifico e non interrotto per il tempo necessario ad usucapire il diritto a mantenere la recinzione nella posizione attuale. Di conseguenza, i convenuti sono stati condannati all'arretramento della recinzione sugli originari confini catastali.
Il Tribunale ha invece respinto le altre doglianze dell'attrice, ritenendo che le opere realizzate dai convenuti, come la sporgenza del tetto dell'autorimessa e lo spostamento del cancello di accesso dalla strada, non avessero alterato la destinazione del bene comune né compromesso il diritto al pari uso degli altri comproprietari.
Infine, il Tribunale ha affrontato la questione del risarcimento dei danni, riconoscendo unicamente il pregiudizio derivante dall'abbattimento di un albero che insisteva sulla corte comune, quantificandolo in via equitativa.
La sentenza in commento offre un'interessante applicazione dei principi in materia di comunione e di limiti all'uso della cosa comune, evidenziando l'importanza di un'attenta valutazione delle circostanze del caso concreto e di un rigoroso rispetto degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.