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TRIBUNALE DI CUNEO

Sentenza n. 843/2022 del 18-10-2022

principi giuridici

In tema di affitto di fondo rustico, il mancato pagamento del canone, quale fatto imputabile al conduttore ai sensi dell'art. 1218 c.c., configura grave inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del fondo.

Nel contratto di affitto di fondo rustico, la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale incombe sull'affittante che agisce per la risoluzione del contratto, mentre è onere dell'affittuario, che eccepisce l'adempimento, provare l'avvenuto pagamento dei canoni.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione di un Contratto di Affitto Agrario per Inadempimento dell'Affittuario


Il Tribunale di ###, con una recente sentenza, si è pronunciato in merito alla risoluzione di un contratto di affitto agrario a seguito dell'inadempimento dell'affittuario. La vicenda trae origine da un contratto stipulato tra una proprietaria terriera e un conduttore per la gestione di alcuni appezzamenti di terreno agricolo.
La proprietaria ha adito il Tribunale lamentando il mancato pagamento dei canoni di affitto da parte del conduttore, nonché una gestione non conforme ai criteri di diligenza del buon padre di famiglia, con conseguente cattivo stato di manutenzione dei terreni e del frutteto ivi presente. Il conduttore, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il Tribunale, valutate le prove documentali prodotte dalla ricorrente, ha accertato la sussistenza del contratto di affitto e il mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore. In particolare, sono stati considerati rilevanti gli assegni emessi dal conduttore e risultati insoluti per mancanza di fondi. Il giudice ha inoltre ritenuto provato il cattivo stato di manutenzione dei terreni, in violazione degli obblighi contrattuali.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento del conduttore, condannandolo al rilascio dei terreni e al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti, oltre agli interessi legali e ai canoni successivi fino all'effettivo rilascio. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sul principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte, mentre il debitore deve provare l'adempimento. Nel caso di specie, il conduttore non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto all'obbligo di pagamento dei canoni.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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