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TRIBUNALE DI CUNEO
Sentenza n. 498/2023 del 13-07-2023
principi giuridici
Nel giudizio di divorzio congiunto, il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio qualora sussistano i presupposti di legge, tra cui la documentata esistenza dello stato di separazione per il periodo prescritto e la concorde allegazione delle parti circa l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione e l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
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testo integrale
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sintesi e commento
Divorzio Congiunto: Accoglimento del Ricorso per Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio
Il Tribunale Ordinario di Cuneo si è pronunciato in merito a un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentato da due coniugi. La coppia, unita in matrimonio concordatario nel 1983, aveva formalizzato la separazione consensuale nel 2014. Nel ricorso, i coniugi hanno dichiarato che la convivenza era cessata ininterrottamente dalla data della separazione e che persisteva l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale.
Il procedimento, avviato ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge 898/70, come modificato dall'art. 8 della legge 74/87, ha visto l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso alle condizioni condivise dalle parti.
Il Tribunale, valutate le circostanze e la documentazione prodotta, ha accertato la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di divorzio. In particolare, è stata verificata l'esistenza dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge e la concorde allegazione delle parti circa la protrazione ininterrotta di tale stato e l'irreversibile rottura del vincolo coniugale.
Considerato che dall'unione matrimoniale erano nati due figli, entrambi maggiorenni e economicamente indipendenti, il Collegio ha preso atto delle condizioni concordate tra le parti, ritenendole conformi alla legge e non ostative alla pronuncia di divorzio.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio presso l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente. Nessuna statuizione è stata adottata in merito alle spese processuali, in considerazione della natura del procedimento.
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