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TRIBUNALE DI ENNA

Sentenza n. 125/2024 del 14-03-2024

principi giuridici

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, gli interessi corrispettivi e quelli moratori devono essere valutati separatamente, senza cumularne i tassi, in quanto l'interesse moratorio è un accessorio del credito che viene ad esistenza solo ipoteticamente, laddove il mutuatario si renda inadempiente.

Agli effetti dell'art. 1957 c.c., per "istanza" deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato, da promuovere entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, a pena di decadenza del diritto del creditore verso il fideiussore.

L'accollo interno non determina la liberazione del debitore originario né attribuisce al creditore azione diretta nei confronti dell'accollante, salvo che il creditore aderisca alla convenzione, determinandosi così l'accollo esterno.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Analisi della Natura dell'Obbligazione e Decadenza del Fideiussore


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società finanziaria, cessionaria di un credito derivante da un contratto di finanziamento. Il decreto ingiuntivo era stato ottenuto nei confronti sia del debitore principale, sia di un soggetto indicato come coobbligato solidale.
Il Tribunale è stato chiamato a dirimere diverse questioni, tra cui la legittimazione attiva della società cessionaria, l'esistenza e l'ammontare del credito, la presunta usurarietà degli interessi, la prescrizione delle rate, la natura dell'obbligazione del coobbligato e l'eventuale accollo del debito.
Il Giudice ha innanzitutto affrontato il tema della procedibilità del giudizio, rigettando l'eccezione di tardività del tentativo di mediazione, ritenendo che il suo svolgimento, seppur tardivo, non avesse arrecato pregiudizio al regolare corso del processo.
Successivamente, il Tribunale ha esaminato la questione della legittimazione attiva della società cessionaria del credito, ritenendo che la stessa avesse fornito adeguata prova della titolarità del credito, mediante la produzione della documentazione relativa alla cessione in blocco e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quanto alla prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, il Giudice ha ritenuto che la società finanziaria avesse fornito adeguata prova, producendo il contratto originario, la documentazione attestante l'erogazione del credito, il piano di ammortamento e la lista dei movimenti del conto.
In merito alla presunta usurarietà degli interessi, il Tribunale ha rigettato l'eccezione, rilevando che le parti opponenti avevano errato nel calcolo del tasso soglia, sommando interessi corrispettivi e moratori, nonché penali e altri costi. Il Giudice ha precisato che il rispetto del tasso soglia deve essere verificato separatamente per i diversi tipi di interessi e che le penali e gli altri costi eventuali non devono essere inclusi nel calcolo del tasso effettivo globale (TEG).
Il Tribunale ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione delle rate, rilevando che nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.
Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione dell'obbligazione del coobbligato e l'applicazione dell'art. 1957 c.c. Il Tribunale ha ritenuto che, pur non essendo espressamente qualificato come fideiussore, il coobbligato avesse prestato una garanzia in favore del debitore principale e che, pertanto, la sua obbligazione dovesse essere inquadrata nell'ambito della fideiussione. Di conseguenza, il Giudice ha ritenuto applicabile l'art. 1957 c.c., che prevede la decadenza del fideiussore qualora il creditore non proponga le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la società finanziaria non aveva agito tempestivamente nei confronti del debitore principale e che, pertanto, l'obbligazione del coobbligato si era estinta per decadenza.
Infine, il Tribunale ha esaminato la questione dell'accollo del debito da parte del coobbligato, rilevando che tale accollo aveva valore solo interno tra le parti e non era opponibile al creditore, in quanto non era stato portato a conoscenza di quest'ultimo e non era stato da lui accettato.
In definitiva, il Tribunale ha rigettato l'opposizione del debitore principale, confermando il decreto ingiuntivo nei suoi confronti, mentre ha accolto l'opposizione del coobbligato, revocando il decreto ingiuntivo nei suoi confronti per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Il Tribunale ha inoltre dichiarato che il coobbligato era tenuto ad adempiere al contratto di accollo nei confronti del debitore principale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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