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TRIBUNALE DI FERMO

Sentenza n. 126/2022 del 21-07-2022

principi giuridici

Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per malattia professionale, l'occasione di lavoro sussiste qualora ricorrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa.

In materia di malattie professionali, la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata può essere riconosciuta anche a titolo di concausa, qualora l'attività lavorativa, connotata da sovraccarico biomeccanico, abbia contribuito in modo significativo all'insorgenza o all'aggravamento della patologia, pur in presenza di una eziologia multifattoriale.

La tardiva manifestazione clinica di una patologia, rispetto alla cessazione dell'attività lavorativa, non preclude il riconoscimento della sua origine professionale, qualora la patologia stessa sia notoriamente caratterizzata da un'evoluzione lenta, graduale ed ingravescente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento di Malattia Professionale per Operaia Calzaturiera: Valutazione del Nesso Causale e dell'Esposizione a Rischio


Una recente sentenza del Tribunale del Lavoro si è pronunciata in merito al riconoscimento di una malattia professionale a favore di una lavoratrice del settore calzaturiero. La ricorrente, dopo anni di attività come operaia e orlatrice, aveva presentato domanda all'I.N.A.I.L. per il riconoscimento della natura professionale della sindrome del tunnel carpale destro e di una patologia alla cuffia dei rotatori della spalla sinistra, condizioni che riteneva correlate all'attività lavorativa svolta.
L'I.N.A.I.L. aveva rigettato l'istanza, contestando la mancanza di prova dell'esposizione a rischio e, di conseguenza, del nesso di causalità tra le mansioni svolte e le patologie denunciate. La lavoratrice, pertanto, si era rivolta al Tribunale del Lavoro per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha approfondito sia l'aspetto dell'esposizione a rischio che quello del nesso di causalità. Per quanto riguarda l'esposizione a rischio, è stata determinante la testimonianza di una collega di lavoro, la quale ha confermato che la ricorrente eseguiva tagli di fodere e predisponeva il materiale per le lavorazioni, movimentando anche pesanti ceste di materiale. Il Tribunale ha ritenuto provata l'esposizione a rischio professionale, considerando la continuità e l'assiduità dell'attività di taglio e trasporto svolta per anni.
Sul fronte del nesso di causalità, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Il medico legale incaricato ha diagnosticato la sindrome del tunnel carpale destro e la tendinosi della cuffia dei rotatori con lesione del tendine del sovraspinoso sinistro, individuando nell'attività lavorativa una concausa delle patologie. Il CTU ha evidenziato come l'attività di orlatrice implicasse movimenti ripetitivi del polso e della mano, oltre a sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, e come il carico e scarico delle ceste contribuisse alla tendinosi.
Il Tribunale, condividendo le conclusioni del CTU, ha riconosciuto l'eziologia professionale delle patologie denunciate e ha quantificato il danno biologico complessivo nell'8%. Di conseguenza, ha condannato l'I.N.A.I.L. a versare alla lavoratrice il relativo indennizzo in capitale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, a partire dalla data della domanda. Il Tribunale ha inoltre condannato l'I.N.A.I.L. al pagamento delle spese legali e delle spese di CTU.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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