TRIBUNALE DI FERMO
Sentenza n. 160/2023 del 01-03-2023
principi giuridici
In tema di compensazione giudiziale, l'eccezione di compensazione deve essere disattesa qualora il credito opposto in compensazione, avente natura risarcitoria, sia di non agevole liquidazione e oggetto di precisa contestazione, difettando il requisito della facile e pronta liquidazione del credito.
Nel contratto d'opera, il committente che agisce per l'accertamento di vizi e il risarcimento del danno derivante da difetti dell'opera ha l'onere di provare l'esistenza dei vizi, la tempestività della denuncia rispetto alla scoperta e la riferibilità dei vizi alla responsabilità dell'appaltatore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale e Onere della Prova: Riflessioni su una Sentenza in Materia di Vizi nell'Appalto di Servizi
La pronuncia in esame trae origine da un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di calzature contestava la pretesa creditoria di un'impresa individuale, a suo dire inadempiente in relazione a pregresse lavorazioni di montaggio calzature. La società opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, avanzava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali che all'immagine, a causa dei vizi riscontrati nelle lavorazioni eseguite dall'impresa ingiungente.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha innanzitutto affrontato la questione della compensazione, rilevando come il controcredito vantato dalla società opponente, avente natura risarcitoria e oggetto di contestazione, non presentasse i requisiti di liquidità e pronta liquidazione necessari per poter essere validamente opposto in compensazione al credito azionato in via monitoria.
Successivamente, il Giudice si è soffermato sulla domanda riconvenzionale, richiamando il principio secondo cui, in caso di contestazione dell'inadempimento, grava sull'opponente l'onere di provarlo, così come l'onere di dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi rispetto alla loro scoperta. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato come la società opponente non avesse fornito prova adeguata della tempestiva denuncia dei vizi lamentati, né della loro effettiva riconducibilità alla responsabilità dell'impresa convenuta. In particolare, è stato evidenziato come i vizi riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio sulle calzature esaminate differissero significativamente da quelli originariamente contestati dalla società opponente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato sia l'opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale, condannando la società opponente al pagamento delle spese di lite e ponendo a suo carico le spese di consulenza tecnica d'ufficio. La decisione si fonda, dunque, sulla mancata prova dell'inadempimento contrattuale e sulla tardività della denuncia dei vizi, elementi essenziali per poter accogliere le pretese risarcitorie avanzate dalla società opponente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.